Il personale addetto all’attività è indicato in base al numero risultante alla fine del periodo d’imposta

Di PAOLA RIVETTI

Verificata la sussistenza di possibili cause di esclusione dagli ISA, la cui presenza consente di evitare di allegare la comunicazione dei dati rilevanti al modello REDDITI, oppure di compilarla con modalità semplificate, i controlli sui modelli ISA si concentrano soprattutto sulla compilazione dei singoli quadri, in vista della trasmissione telematica delle dichiarazioni entro il prossimo 30 novembre.

Particolare importanza riveste il quadro A dei modelli (diversamente strutturato per attività d’impresa e di lavoro autonomo), in cui sono richieste informazioni relative al personale, dipendente e non, addetto all’attività. Tali dati contribuiscono alla determinazione della stima degli indicatori di affidabilità dei ricavi o compensi per addetto, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto e sono considerati nel funzionamento di alcuni indicatori di anomalia.

Tra i dati da inserire nel quadro A degli ISA per le imprese constano quelli relativi al numero e alla percentuale di lavoro prestata dai soci amministratori (A09), dai soci non amministratori (A10) e dagli amministratori non soci (A11).
Le informazioni relative all’attività esercitata dai soci amministratori devono essere fornite solo nel rigo A09, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società, e non devono essere riportate negli altri righi del quadro A (circ. n. 16/2020, § 8.2). Pertanto, deve essere indicato in tale rigo il socio che assuma il ruolo di amministratore, ad esempio, in forza di un contratto di collaborazione, senza considerare il medesimo dato anche negli altri righi A04 o A05.

La percentuale di lavoro prestato da indicare al rigo A09, colonna 2, deve considerare la complessiva attività svolta, tanto per il ruolo di amministratore quanto per le altre attività, anche qualora per le stesse non siano corrisposti compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società. Ad esempio, il socio di snc che svolge per il 50% attività di amministratore (per la quale riceve uno specifico compenso) e per il 50% altra attività non retribuita in modo specifico nella società, è indicato al rigo A09 con una percentuale pari al 100%. Ipotizzando che i soci siano due, alle medesime condizioni (50% ruolo amministratore e 50% altra attività non retribuita), nel rigo A09 è indicato 2, come numero di soci amministratori, e 200%, come percentuale complessiva di lavoro. Sul punto, le istruzioni alla compilazione del quadro A richiamano i chiarimenti che erano stati resi con riferimento agli studi di settore.

Tra i soci non amministratori vanno indicati i soci che prestano attività lavorativa nella società senza avere con la medesima uno specifico contratto di lavoro. Ciò si desume dalle istruzioni al quadro A, le quali specificano che i soci (non amministratori) che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente o di collaborazione sono indicati nei diversi righi previsti per il personale retribuito.

Dal rigo A10 sono comunque esclusi i soci che non prestano attività lavorativa nell’ambito della società, come quelli di capitale anche se soci di snc o sas. Secondo quanto riportano le istruzioni alla compilazione del quadro A, non possono essere considerati soci di capitale quelli per cui sono versati contributi previdenziali e/o premi per l’assicurazione contro gli infortuni e i soci che svolgono la funzione di amministratore. Pertanto, il socio di srl, iscritto alla Gestione artigiani o commercianti INPS, non amministratore e privo di ulteriore rapporto contrattuale con la società, è indicato al rigo A10 con percentuale pari a 100% se vi lavora a tempo pieno.

Tra gli amministratori non soci sono indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all’attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Non devono così essere inclusi nel rigo A11 gli amministratori (non soci) assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno, i quali sono indicati tra i dipendenti al rigo A01.

Tra gli indicatori influenzati dalla compilazione del quadro A dei modelli ISA, si segnala l’indicatore “Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti”. Al fine di individuare ipotesi di sottovalutazione di tale apporto, per ciascuna figura di addetto non dipendente e a seconda della natura giuridica del contribuente, è stato definito nelle note metodologiche di ciascun ISA un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, differenziato per numero di addetti e per figura di addetto non dipendente.

Ad esempio, per l’ISA CG39U – Agenzie di mediazione immobiliare, nelle società di capitali con la presenza di un solo socio amministratore si presume una soglia minima di apporto di lavoro pari al 50% (cfr. Allegato 20 al DM 21 marzo 2022), fatte salve eventuali riduzioni per l’operatività del correttivo congiunturale introdotto dal DM 29 aprile 2022. Ne consegue che, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’indicazione di una percentuale di lavoro inferiore a quella attesa, determina un risultato negativo dell’indicatore che abbassa la media complessiva del punteggio ISA.