Persistono le incertezze in considerazione della mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Il prossimo 31 ottobre (il termine originario, fissato per il 30 settembre 2022, è stato rinviato dall’art. 38 del DL 144/2022) scadono i termini per presentare la domanda di riversamento del credito per accedere alla sanatoria delle indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del DL 145/2013.
I contribuenti che intendano avvalersi della procedura di riversamento del credito d’imposta devono predisporre la domanda utilizzando l’apposito modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987.
La sanatoria riguarda le compensazioni avvenute sino al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL 146/2021, dei crediti per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 maturati “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”.
Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Inoltre, possono essere oggetto di riversamento anche i crediti in relazione ai quali siano stati commessi errori “nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del DL 146/2021).
L’adesione alla sanatoria permette di ottenere la disapplicazione delle sanzioni per indebita compensazione e degli interessi. Inoltre, il perfezionamento della procedura esclude la punibilità per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del DL 146/2021). Al riguardo, il provv. Agenzia delle Entrate n. 188987/2022 ha precisato che “gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato”.
Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa.
La procedura di riversamento spontaneo si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme dovute, che può avvenire in unica soluzione entro il 16 dicembre, ovvero in tre rate annuali, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre, a condizione che il credito riversato rientri nell’ambito applicativo della procedura di riversamento.
Ne consegue che nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda di riversamento, ma l’Agenzia delle Entrate ritenga non ricorrano i presupposti applicativi della procedura di riversamento, non si produrranno i benefici previsti dalla sanatoria e l’Agenzia delle Entrate procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento per il recupero delle somme dovute con interessi e sanzioni.
Questo è uno degli aspetti che sta rappresentando un ostacolo alla presentazione della domanda da parte dei contribuenti che vi avrebbero interesse.
Molti sono i dubbi e le incertezze emersi. Ad esempio, nella compilazione della domanda il contribuente è tenuto a fornire informazioni che nel caso in cui la procedura non si dovesse perfezionare verrebbero utilizzate dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento. Inoltre, il legislatore non ha previsto la tutela dell’affidamento nel caso in cui l’indebita compensazione del credito sia riconducibile a modifiche interpretative successive al momento in cui le attività sono state realizzate.
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non pubblicata, avrebbe potuto chiarire almeno in parte i dubbi emersi in questi mesi in relazione a vari aspetti della domanda di riversamento.
Proprio la mancanza di chiarimenti sembrava potesse giustificare il rinvio dei termini per la presentazione della domanda. Tuttavia, ad oggi non sembra ipotizzabile alcun rinvio.