L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare definitiva sulla disciplina

Di ANITA MAURO

È stata pubblicata ieri, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la circolare n. 34, in materia di fiscalità del trust.
Il documento era molto atteso, perché, sul tema, era stata aperta, più di un anno fa, una pubblica consultazione: l’Agenzia aveva pubblicato una bozza di circolare l’11 agosto 2021, consentendo agli operatori di fornire osservazioni e contributi entro il 30 settembre 2021, quando la consultazione si era chiusa (si veda “Tassati per cassa i proventi da trust opachi situati in Paesi a fiscalità privilegiata” del 12 agosto 2021). Da allora, però, si attendeva la pubblicazione del documento definitivo.

La circolare si muove, principalmente, su due fronti.
Da un lato, vengono forniti chiarimenti sulle novità introdotte agli art. 44 e 45 del TUIR dall’art. 13 del DL 124/2019, con le quali il legislatore ha sancito, in materia di fiscalità diretta:
– che le somme o i valori corrisposti da trust “opachi” stabiliti in Stati a regime fiscale privilegiato sono tassati in capo ai beneficiari residenti in Italia in qualità di redditi di capitale;
– una presunzione relativa sulla natura reddituale delle attribuzioni operate da trust esteri a beneficiari residenti in Italia, ove “non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio”, per effetto della quale “l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Dall’altro lato, l’Agenzia prende atto e recepisce, superando i propri precedenti documenti (circ. 6 agosto 2007 n. 48, § 5.2, 5.3 e 5.5 e circ. 22 gennaio 2008 n. 3, § 5.4.2), l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, in materia di imposizione indiretta del trust.

Sotto questo profilo, è ricordato che il trust, come tutti i vincoli di destinazione, rientra tra gli atti astrattamente riconducibili all’imposta di successione e donazione, come reintrodotta dall’art. 2 commi 47-54 del DL 262/2006, posto che essa riguarda non solo “trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito”, ma anche la “costituzione di vincoli di destinazione”, includendo così anche i trust.

In un primo momento, l’Amministrazione finanziaria, nelle circ. nn. 48/2007 e 3/2008, aveva adottato l’impostazione della c.d. “tassazione anticipata del trust”, affermando che già l’atto di dotazione del trust (con il quale vengono in esso segregati determinati beni), dovesse essere assoggettato all’imposta sulle donazioni, applicando, però, aliquote e franchigie determinate sulla base del rapporto di parentela o affinità esistente tra il disponente ed i beneficiari finali (e non tra il disponente e il trustee, cui materialmente i beni venivano intestati). Allo stesso modo, risultavano già applicabili all’atto di dotazione immobiliare del trust le imposte ipotecaria e catastale proporzionali.

La giurisprudenza di legittimità, a sua volta, in un primo momento (Cass. n. 3735/2015; Cass. n. 3737/2015), aveva in qualche modo confermato la tesi della tassazione anticipata, affermando che l’art. 2 comma 47 del DL 262/2006 aveva introdotto una nuova imposta sui vincoli di destinazione che prescindeva dal presupposto impositivo del trasferimento e consentiva, quindi, di tassare l’atto di dotazione “in sé”, anche a prescindere da un arricchimento del trustee. Tale orientamento, però, è stato presto abbandonato dalla Suprema Corte che ha, infine, optato per il principio della c.d. “tassazione proporzionale eventuale e differita del trust” (Cass. n. 24153/2020; Cass. n. 8082/2020).

Secondo questa impostazione che, ora, viene fatta propria anche dall’Agenzia, recependola nella circolare n. 34 di ieri, anche nell’applicazione dell’imposta di donazione al trust è necessario verificare il medesimo presupposto impositivo richiesto dal DLgs. 346/90, consistente nel “reale trasferimento di beni o diritti e quindi nel reale arricchimento dei beneficiari”.

Pertanto, l’atto di dotazione, con cui beni e/o diritti vengono, dal disponente, conferiti in trust, trasferendoli al trustee, “non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad” imposizione proporzionale ai fini dell’imposta di donazione, la quale, invece, potrà essere applicare solo al momento dell’effettivo trasferimento finale al beneficiario.

Peraltro, in questa sede, l’Agenzia inserisce un chiarimento interessante, ove precisa che il trasferimento di un bene in trust può comportare la decadenza (del disponente) dalle agevolazioni fiscali eventualmente fruite e legate al mantenimento della titolarità dei beni per un determinato periodo: ad esempio, il disponente che conferisca la prima casa in trust meno di 5 anni dopo l’acquisto agevolato, decade dall’agevolazione (salvo l’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro 1 anno).

La tassazione proporzionale del trust va, invece, rimandata al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari. Solo in rari casi – specifica la circolare – la tassazione può essere anticipata, ove “i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante”.