Le norme attuative del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiariscono le modalità di esercizio dell’opzione

Di SARA BERNARDI e SALVATORE SANNA

Il provvedimento n. 370046/2022, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 29 settembre 2022, ha definito gli aspetti fiscali e operativi della revoca dei regimi di rivalutazione, riallineamento e affrancamento della riserva in sospensione d’imposta di cui all’art. 110 del DL 104/2020.

Prima dell’introduzione delle disposizioni attuative, vi era il dubbio sulla reale portata dell’opzione di revoca, ovverosia se la stessa fosse confinata ai soli marchi e avviamento, oggetto dell’intervento legislativo di cui all’art. 1 commi 622-624 della L. 234/2021 (estensione a cinquant’anni del periodo di ammortamento fiscale).
Il provvedimento, infatti, conferma che la revoca può essere esercitata per tutti i beni oggetto delle operazioni di rivalutazione, riallineamento o affrancamento, non limitando l’opzione ai beni immateriali di cui sopra.

Con specifico riferimento all’ambito oggettivo, l’art. 4 del provv. n. 370046/2022 prevede che l’esercizio della revoca dei regimi di cui all’art. 110 del DL 104/2020 opera per singole attività, individuate a scelta dai soggetti ammessi, i cui valori sono stati interessati dalle opzioni di rivalutazione o riallineamento.
Le norme attuative precisano che la revoca deve essere effettuata per l’intero importo con riferimento alle singole attività selezionate oggetto di rivalutazione o riallineamento, con rinuncia integrale, e non parziale, per ciascun bene prescelto.

Si ipotizzi che la rivalutazione – con effetti civilistici e fiscali – abbia interessato due beni con attribuzione di maggiori valori per, rispettivamente, 4 milioni (bene 1) e 6 milioni (bene 2), da cui deriva il versamento (ipotizzato in unica soluzione) dell’imposta sostitutiva del 3% calcolata sui maggiori valori di 120.000 e 180.000 euro.
Assumendo, inoltre, che l’impresa abbia esercitato anche l’opzione per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, il medesimo, al netto dell’imposta sostitutiva del 3%, ammonta a 9.700.000 euro e determina il versamento dell’imposta sostitutiva del 10% pari a 970.000 euro.

Qualora la revoca coinvolga, ad esempio, il singolo bene (attività) 1, la stessa deve essere esercitata per l’intero importo di 4 milioni, da cui il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva del 3%, a credito per 120.000 euro (ipotizzando l’avvenuto integrale versamento).
La revoca, per il singolo bene 1, del regime di rivalutazione comporta, automaticamente, anche la revoca del regime di affrancamento della riserva in sospensione di imposta, per il relativo importo di 3.880.000 euro, da cui il diritto alla restituzione anche dell’imposta sostitutiva del 10% (ipotizzando l’avvenuto integrale versamento).

L’art. 6 comma 3 del provv. n. 370046/2022, dispone, infatti, che la revoca del regime di rivalutazione comporta “automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l’importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione (…), al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell’art. 110”.
In merito, si segnala che l’art. 6 commi 1 e 2 del provvedimento attuativo ammette la facoltà di revoca, in via autonoma, anche del solo regime dell’affrancamento.

In tal caso, l’esercizio opzionale della revoca per il solo regime di affrancamento della riserva in sospensione d’imposta (sempre con riferimento al singolo bene 1), comporterebbe il diritto alla restituzione della sola imposta sostitutiva del 10% a credito per 388.000 euro.
Non è ancora chiaro l’effetto, stabilito come automatico, della revoca in esame sul regime di affrancamento del saldo attivo, nel caso in cui detto affrancamento sia stato esercitato, ab origine, solo “in parte” (ex art. 110 comma 3 del DL 104/2020). Muovendo da quanto ipotizzato nell’esempio sopra, si tratterebbe di un affrancamento parziale della riserva in sospensione d’imposta.

In questo caso, l’effetto (automatico) dell’opzione di revoca sul saldo attivo di rivalutazione dovrebbe essere, probabilmente, riproporzionato in base alla percentuale del saldo attivo che è stata oggetto di affrancamento.
Da ultimo, merita una riflessione l’impatto, anche questo automatico, della revoca sul saldo attivo di rivalutazione affrancato ed utilizzato (anche parzialmente) a copertura delle perdite conseguite dalla società.