Sono state integralmente sostituite le precedenti «tabelle»

Di MAURIZIO MEOLI e MONICA VALINOTTI

Lo scorso 8 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 13 agosto 2022 n. 147, recante modifiche al DM 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 23 ottobre. Molteplici le novità introdotte dal citato decreto, che ha anche integralmente sostituito le precedenti “tabelle”.

La nuova disciplina riduce i margini di discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, rimuovendo, in modo sistematico ed in ogni parte del precedente testo normativo, l’inciso “di regola”, prima riferito a pressoché tutte le ipotesi di liquidazione.

Eventuali aumenti dei compensi tabellari, in considerazione delle caratteristiche del caso concreto, in precedenza previsti fino all’80%, saranno possibili fino al 50% ed il valore della controversia cui devono essere parametrati, in caso di appalti pubblici e ove esso non sia ricavabile dagli atti di gara, non potrà essere inferiore al 10% del valore dell’appalto.
Si aggravano, inoltre, per il difensore del soccombente, le conseguenze in caso di domande:
– cui consegua la dichiarazione di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.;
– dichiarate inammissibili, improponibili o improcedibili.

Nel primo caso, il compenso dovuto è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante; nel secondo caso, esso è ridotto del 50%, ma solo ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che il giudice deve indicare esplicitamente nella motivazione del provvedimento.
Risulta altresì disciplinato il caso del professionista che subentri nella difesa di un cliente a giudizio già avviato, al quale viene riconosciuto, se richiesto, anche il compenso previsto per la fase di studio della controversia.
Si precisa, inoltre, che i compensi tabellari previsti con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione (tabella 7) sono applicabili esclusivamente ove essi abbiano natura non contenziosa, dovendosene quindi escludere l’applicazione nel caso di procedimenti che, seppur soggetti a rito camerale, vedano nella sostanza una contrapposizione degli interessi delle parti.

Quanto ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, è previsto che i compensi relativi alla fase decisionale possano essere aumentati fino al 50%, ove siano depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Per la liquidazione dei compensi del curatore di minore, si utilizzeranno i parametri relativi alle procedure ed ai giudizi in cui esso è nominato.
Nell’ambito dei procedimenti amministrativi, oltre alla precisazione che i compensi per la fase cautelare monocratica di cui alle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando siano svolte attività ulteriori rispetto alla mera formulazione dell’istanza cautelare, trovano specifica disciplina le ipotesi di:
– proposizione di ricorso incidentale, cui consegue l’aumento del compenso per la fase introduttiva fino al 20%;
– appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, per cui sono dovuti i compensi di cui alla tabella 22 per le fasi di studio e introduttiva ed il 50% del compenso ivi previsto per la fase decisionale.

In materia fallimentare e di liquidazione giudiziale, è introdotta la specifica tabella 20-bis, che determina (con fasi e per scaglioni analoghi a quelli previsti per il giudizio di cognizione ordinario) i compensi liquidabili (in concreto ridotti del 20% rispetto a quelli previsti per il giudizio di cognizione ordinario) nei procedimenti di accertamento del passivo, con la precisazione che essi possono essere ridotti fino al 50% ove il procedimento abbia ad oggetto crediti di lavoro dipendente. Si applicano invece i parametri relativi ai giudizi dinanzi alla Corte di Appello in caso di reclamo avverso provvedimenti del Tribunale fallimentare.

Con riferimento all’attività penale, è previsto un aumento del compenso pari al 20% per indagini difensive particolarmente complesse o urgenti, mentre le attività difensive dinanzi al Tribunale per i minorenni vedranno l’applicazione dei parametri di cui alla tabella 15, con riferimento all’autorità giudiziaria competente se l’imputato fosse stato maggiorenne.

Molte le novità, infine, anche per quanto attiene all’attività stragiudiziale:
– i compensi per le fasi di attivazione e negoziazione nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita saranno aumentati del 30% in caso di raggiungimento dell’accordo tra le parti;
– l’onnicomprensività del compenso relativo ad attività stragiudiziale verrà meno laddove, in ragione della materia trattata, l’affare si componga di fasi o parti autonome, che vedranno la liquidazione di un compenso specifico per ciascuna fase o parte;
– in caso di pattuizione di compensi a tempo, si terrà conto di un parametro orario compreso tra un minimo di 200 ed un massimo di 500 euro.

Laddove l’accordo si raggiunga in corso di causa, con conciliazione giudiziale o transazione, il compenso per l’attività stragiudiziale sarà pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto.