L’Agenzia ha chiarito che basta l’asseverazione del tecnico abilitato, ma alcune piattaforme continuano a chiedere i filmati dei lavori effettuati

Di ENRICO ZANETTI e ARIANNA ZENI

È ormai passato qualche giorno da quando è uscito il chiarimento (contenuto nella circolare n. 33/2022) dell’Agenzia delle Entrate circa il fatto che, ai fini della dimostrazione della richiesta diligenza del cessionario dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, con riguardo all’indice della “mancata effettuazione dei lavori”, è sufficiente che il cessionario dimostri di aver acquisito l’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori.

Ciò nonostante, quelle piattaforme di caricamento documenti, utilizzate dalle banche per le due diligence dei crediti offerti loro in cessione, che nelle more del documento avevano introdotto dalla fine dello scorso giugno l’obbligo di caricare anche un filmato video dei lavori realizzati, continuano a contemplare questa richiesta e a non processare le pratiche per le quali non risulta effettuato anche il caricamento di tale file.

La questione è nata con la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 23/2022 (§ 5.3), la quale, nell’individuare una serie di indici esemplificativi, rispetto ai quali gli uffici sono chiamati a valutare se i cessionari hanno messo, in sede di acquisto dei crediti, la “diligenza richiesta” (che consente loro di sottrarsi da contestazioni di concorso nella violazione e dalla conseguente insorgenza di profili di responsabilità tributaria solidale con i beneficiari dei bonus edilizi), ha compreso nell’elencazione esemplificativa anche l’indice della “mancata effettuazione dei lavori”.

Questa sottolineatura, infatti, senza alcuna specificazione circa la condotta del cessionario che può essere considerata adeguata rispetto alla diligenza che gli è richiesta in sede di acquisto dei crediti, aveva indotto talune società di revisione, che operano come advisor di banche e altri intermediari finanziari per le due diligence sui crediti derivanti da bonus edilizi che vengono offerti in cessione, a richiedere, oltre a tutta la documentazione, anche la produzione e consegna di un filmato video, a cura del direttore dei lavori, che consenta di verificare icto oculi l’effettivo stato di realizzazione dei lavori.
Si tratta di una richiesta procedurale che ha suscitato significative polemiche e vibranti proteste, in particolar modo dalle rappresentanze del mondo delle professioni tecniche, in quanto giudicata ultronea e non necessaria ai fini della esclusione per le banche cessionarie dei profili di responsabilità solidale derivanti dall’eventuale concorso nella violazione.

A seguito delle modifiche recate al comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 dall’art. 33-ter del DL 115/2022, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2022 (§ 3) ha precisato che, con riferimento all’indice della mancata effettuazione dei lavori, “può assumere rilevanza, ai fini della dimostrazione della richiesta diligenza, l’acquisizione dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori”.
La questione, dunque, risulterebbe risolta, nel senso che, laddove la banca abbia ricevuto dall’offerente i crediti un’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesta anche l’effettiva realizzazione dei lavori, null’altro serve alla banca per dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta, quanto meno rispetto a questo specifico “indice esemplificativo” di diligenza.
Il condizionale è però d’obbligo, perché, a tutt’oggi, si continua a richiedere, laddove veniva richiesto, il filmato video come conditio sine qua non.

L’impressione è che chi si è dimostrato più realista del re (lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, ha espressamente dichiarato che la produzione di filmati video non è mai stata richiesta dall’Agenzia) sia poco incline a un passo indietro che suonerebbe come sconfessione del proprio operato precedente, mentre le banche, comprensibilmente poco inclini a fare la prima mossa individualmente, attendono indicazioni quanto meno a livello di associazioni di categoria.
Nel frattempo, i giorni passano e le pratiche senza filmato video restano nel limbo anche se con asseverazione del tecnico abilitato regolarmente caricata.