L’efficacia dissimulatoria dell’azione rispetto all’origine delle somme non deve essere assoluta

Di MARIA FRANCESCA ARTUSI

Integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. Cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l’obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l’evento del reato. Ciò si evince dal dato testuale dell’art. 648-bis c.p. (là dove si parla di “ostacolare”), nonché dalla copiosa elaborazione giurisprudenziale in materia (si vedano, tra le altre, Cass. n. 23774/2020, Cass. n. 21925/2018, Cass. n. 26208/2015, Cass. n. 1422/2013, Cass. n. 3397/2013).

Il medesimo principio è stato espresso anche in relazione al delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), per l’integrazione del quale è pure richiesto che l’operazione sia tale da “ostacolare concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa: si è affermato, in proposito, che il criterio da seguire è quello della idoneità “ex ante” (a priori) della condotta posta in essere a costituire ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene. Ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva (così Cass. n. 16059/2020; in senso conforme si veda anche Cass. n. 36121/2019, nonché Cass. n. 16908/2019).

Tali principi vengono ripresi dalla sentenza n. 38196, depositata ieri dalla Cassazione, ove si precisa che neppure la destinazione del denaro per ottenere un permesso permanente in Brasile avrebbe fatto venir meno la rilevanza penale della condotta oggetto del procedimento. Una donna si era, infatti, prestata a ricevere sul proprio conto corrente una ingente somma di provenienza delittuosa versatale dal marito e a trasferirla, il giorno seguente, all’estero, operazione idonea a ostacolare detta provenienza. Secondo i giudici di legittimità la rilevanza penale della condotta non è esclusa dal fatto che il marito della ricorrente prelevò la somma versata alla moglie da un conto corrente acceso presso la medesima banca; l’efficacia dissimulatoria dell’azione rispetto all’origine delle somme non deve essere assoluta.

In altre parole, il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo (si vedano, ad esempio, Cass. n. 21687/2019, Cass. n. 30265/2017, Cass. n. 43881/2014, Cass. n. 546/2011).
La sentenza in commento evidenzia, in proposito, che, pacificamente, nel caso di specie il passaggio fu doppio, essendo transitato il denaro dal conto corrente del marito a quello della ricorrente, che poi effettuò un bonifico in favore della società brasiliana.

In tema di elemento soggettivo, viene altresì precisato che la formula “in modo da ostacolare”, contenuta nel testo della disposizione incriminatrice, non può essere interpretata come indicatrice di specifiche finalità, per cui il dolo del delitto di riciclaggio è generico (e non specifico), essendo sufficiente la coscienza e la volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza dei beni, del denaro o di altre utilità (nello stesso senso Cass. n. 25924/2017 e Cass. n. 48316/2015).

È conseguentemente configurabile il dolo eventuale nel reato di riciciclaggio, che sussiste quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito. Nel caso di specie, viene, dunque, ritenuta provata la consapevolezza dell’illecita provenienza del denaro prima depositato sul conto corrente dell’imputata e poi dalla stessa trasferito in Brasile, rimarcando il fatto che costei condivideva anche la vita lavorativa del marito.