Anche se non chiarito espressamente, dovrebbe valere la stessa ragione che l’ha resa applicabile ai casi di omessa comunicazione di opzione

Di NICOLÒ LA BARBERA e ENRICO ZANETTI

Dopo aver espressamente “sdoganato” l’istituto della remissione in bonis per i casi di omessa presentazione nei termini della comunicazione delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate facesse altrettanto con riguardo ai casi di omessa effettuazione nei termini dell’adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all’art. 3 del DM 58/2017.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017, la predetta asseverazione, unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l’asseverazione si riferisce, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire “al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

Le conseguenze della presentazione tardiva dell’asseverazione sono equivalenti a quelle della sua mancata presentazione, posto che la circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 afferma che anche una asseverazione “tardiva” (oltre che, ovviamente, una asseverazione “mancante”) preclude la possibilità di accedere alle detrazioni IRPEF/IRES nelle misure previste dai commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Questa “preclusione per tardività” dovrebbe comunque essere esclusa se il contribuente si attiva per ottenere la remissione in bonis, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16.
Tale norma fissa infatti un principio generale in base al quale “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Per poter beneficiare della remissione in bonis, il contribuente deve:
– avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme agevolative di riferimento;
– effettuare la comunicazione, o comunque eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97 (250 euro), senza possibilità di compensazione con eventuali crediti.

Proprio sulla base di tale norma, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’omessa presentazione telematica nei termini della comunicazione, che, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, per rendere opponibile all’Amministrazione finanziaria le opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione a terzi del credito di imposta corrispondente al bonus edilizio altrimenti spettante al beneficiario nella forma di detrazione dall’imposta lorda sui redditi, può essere oggetto di remissione in bonis, alle predette condizioni, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione della comunicazione d’opzione (circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.4).

Anche l’ENEA, sul diverso versante degli interventi di efficienza energetica, ha affermato che, in forza del medesimo presupposto normativo, l’omessa presentazione delle dovute comunicazioni, entro 90 giorni dal termine dei lavori, può essere sanato dal contribuente, in presenza di tutti i presupposti per procedervi, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi in scadenza successivamente al termine entro cui avrebbero dovuto essere presentate le comunicazioni all’ENEA.

A tutt’oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora affermato espressamente l’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16, alla tardiva presentazione dell’asseverazione “preventiva” di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, ma pare evidente che, per la stessa ragione per cui l’ha ritenuto pacificamente applicabile ai casi di omessa presentazione nei termini delle comunicazioni di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, non avrebbe motivo alcuno per non ritenerlo altrettanto pacificamente applicabile ai casi di omessa effettuazione nei termini dell’adempimento di deposito della predetta asseverazione di cui all’art. 3 del DM 58/2017.

Pertanto, laddove un contribuente in possesso di tutti i requisiti sostanziali per beneficiare del sismabonus, si renda conto, in assenza di verifiche e controlli già avviati, di non aver depositato nei termini l’asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 3 del DM 58/97, dovrebbe ottenere la remissione in bonis procedendo al suo deposito, con contestuale versamento mediante F24 della sanzione di 250 euro, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi in scadenza successivamente al termine entro cui avrebbe dovuto effettuare l’adempimento.

Ferma restando l’opportunità di un espresso chiarimento in tal senso, quanto precede dovrebbe già ora essere tenuto in debito conto da chi deve valutare se rilasciare il visto di conformità su una comunicazione di opzione, oppure il via libera all’acquisto di un credito da parte di una banca