Il lavoratore agile è tutelato per legge contro gli infortuni anche quando rende la prestazione al di fuori dei locali aziendali

Di ELISA TOMBARI

La copertura assicurativa INAIL tutela anche i lavoratori in smart working.
Infatti, l’art. 22 della L. 81/2017 istitutiva dello smart working prevede espressamente l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, mediante la consegna al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza annuale, di un’informativa scritta, in cui siano individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’obbligo di consegnare l’informativa al lavoratore non è venuto meno nemmeno durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19, sebbene sia stato semplificato mediante l’esplicito assolvimento in via telematica (art. 90 comma 4 del DL 34/2020).

I profili assicurativi del lavoratore in smart working sono stati inoltre chiariti dall’INAIL, con la circolare n. 48/2017, che resta ad oggi ancora il punto di riferimento per il corretto assolvimento degli obblighi INAIL in caso di lavoro agile.
Come spiegato dall’Istituto assicuratore, lo svolgimento “flessibile” della prestazione non fa venire meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo (artt. 1 e 4 n. 1 del DPR 1124/65) e quindi, anche per la prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, si ha l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Quanto all’individuazione del riferimento tariffario legato alla lavorazione cui è adibito lo “smart worker”, le modalità in presenza di lavoro agile non differiscono da quelle compiute in ambito aziendale secondo le disposizioni dell’art. 4 del DPR 1124/65, in base al quale le operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale seguono la classificazione di quest’ultima, ancorché siano effettuate in luoghi diversi. Inoltre, l’art. 9 comma 1 delle attuali Modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con DM del 27 febbraio 2019 stabilisce che “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”. Di conseguenza, l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo (si veda “Per gli assicurati con le stesse mansioni in lavoro agile niente denuncia INAIL” del 4 marzo 2020).

Quanto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro, l’art. 23 della L. 81/2017 dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa INAIL al lavoratore agile (comma 2) prevede, al comma 3, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

La norma dunque circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere, che viene riconosciuto solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Al riguardo, assume rilevante importanza l’accordo per il lavoro agile, che resta in ogni caso lo strumento fondamentale per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto, nonché i riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.

Si ricorda infine che non sussiste alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.