L’originario termine di 180 giorni è stato esteso a seguito del DL 73/2022

Di PAOLA RIVETTI

A seguito dell’intervento del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), sono stati estesi i termini entro cui devono svolgersi le verifiche sui presupposti per l’iscrizione al RUNTS delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, i cui dati sono trasmigrati dai previgenti registri di settore al Registro unico del Terzo settore.

Esauriti i termini previsti per effettuare le trasmigrazioni da parte degli uffici che gestivano i precedenti registri di settore, l’art. 54 comma 2 del DLgs. 117/2017 contempla un periodo di 180 giorni entro cui gli uffici del RUNTS competenti dovrebbero completare le verifiche, salve le sospensioni e le interruzioni previste dal DM 106/2020. Il decorso del termine, senza l’adozione di un provvedimento espresso, determina l’iscrizione dell’ente nel RUNTS nella sezione delle ODV o delle APS, in applicazione del principio del silenzio-assenso.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 73/2022, ai fini del computo di tale termine, non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022, il che determina l’estensione delle procedure fino al prossimo 5 novembre (si veda “Più tempo al RUNTS per la valutazione documentale di Odv e Aps” del 23 agosto 2022).

In tale contesto, è opportuno ricordare che il procedimento di verifica post trasmigrazione è stato esaminato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 9 dello scorso 21 aprile, i cui chiarimenti continuano a essere utili nell’ambito delle procedure di verifica attualmente ancora in corso.
Nel documento era stato indicato che, al di là dei casi in cui sia l’ufficio del RUNTS ad attivarsi con la richiesta di ulteriori informazioni o documenti mancanti o incompleti, oppure con la richiesta di regolarizzare la situazione a fronte di motivi ostativi all’iscrizione, l’interazione tra gli uffici del RUNTS e l’ente può essere attivata anche su iniziativa di quest’ultimo con modalità “esclusivamente «extra-sistema», ad esempio attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio ha obbligo di rendere disponibile”.

In pratica le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione possono, anche senza attendere la richiesta dell’ufficio del RUNTS, presentare memorie e documenti (tra cui, ad esempio, lo statuto modificato, anche ai fini dell’iscrizione in una sezione del registro diversa da quella di provenienza) oppure comunicare variazioni nei dati trasmigrati (ad esempio, cambi di rappresentante legale o di sede legale). Al riguardo, si ricorda che questi enti potrebbero ancora usufruire del termine per l’adeguamento dello statuto con le maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria, prorogato fino a fine anno.

La circolare n. 9/2022 aveva inoltre affrontato la questione, non trattata nel DM 106/2020, delle verifiche, successive alla trasmigrazione dei dati, per le ODV e le APS dotate di personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 o che intendono richiederla con l’iscrizione al RUNTS, riconoscendo la necessità dell’intervento del notaio, in conformità a quanto previsto dall’art. 22 del DLgs. 117/2017. In relazione alle diverse casistiche che si possono presentare, il professionista, su richiesta dell’ufficio del RUNTS oppure di propria iniziativa, provvede all’integrazione documentale della posizione, trasmettendo le modifiche statutarie, unitamente all’attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni).

Così le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione, che intendono acquisire la personalità giuridica, seguono la procedura indicata nell’art. 22 del DLgs. 117/2017, per cui è il notaio incaricato a presentare all’ufficio del RUNTS la relativa documentazione, non tramite il sistema informatico ma al di fuori di esso, utilizzando l’indirizzo PEC del competente Ufficio del RUNTS. In ogni caso – sempre come indicato nella circolare (§ 10) – la presentazione della documentazione richiesta dal citato art. 22 non dà avvio a un autonomo procedimento amministrativo a istanza di parte, ma si innesta sul procedimento d’ufficio dell’art. 54 del Codice, con salvezza del termine procedimentale (prorogato) ivi previsto.

Successivamente al perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, ODV e APS possono completare le informazioni mancanti richieste dal DM 106/2020, indicando le eventuali sedi secondarie, le informazioni sui titolari di cariche sociali, manifestando l’intenzione di accedere al cinque per mille ecc. e depositando il bilancio 2021.