Il termine per inviare la comunicazione scade il 10 ottobre 2022
Lunedì 10 ottobre scade il termine per i contribuenti per comunicare ai sostituti d’imposta che effettuano le trattenute delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca, derivanti dal modello 730/2022, di non effettuare la trattenuta di tali somme o di trattenerle in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione.
I sostituti d’imposta sono chiamati a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale per i dipendenti e altre categorie di sostituiti con riferimento alla liquidazione derivante dal modello 730/2022 a essi presentato, oppure presentato a un CAF-dipendenti o professionista o direttamente dal contribuente.
Il modello 730-4 è il documento contenente le informazioni necessarie ai fini delle operazioni di conguaglio: il modello 730-4 per il 2022 è stato approvato con il provvedimento Agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022 n. 11185. Tale modello rappresenta la sintesi dei dati necessari per poter porre in essere le operazioni di conguaglio e può recare la presenza di importi a credito o a debito. All’interno del modello sono contenuti i dati del contribuente interessato e, nel caso di dichiarazione congiunta, anche del coniuge dichiarante.
Ai sensi dell’art. 19 del DM 164/99, le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate tramite modello F24 nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se la retribuzione del dipendente per il mese di riferimento è insufficiente, la trattenuta del residuo prosegue nel mese o nei mesi successivi, applicando un interesse dello 0,4% mensile. Il contribuente interessato può optare per la rateizzazione, con un aggravio dello 0,33% mensile.
Le somme risultanti a credito sono invece rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
Con riferimento alla seconda o unica rata di acconto, a novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute in relazione all’IRPEF e alla cedolare secca. Come specificato nelle istruzioni al modello 730/2022, se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute dovrebbero ridursi) oppure che la trattenuta non sia effettuata, deve inviare una comunicazione scritta al sostituto d’imposta entro la citata scadenza del 10 ottobre 2022 indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
Ai sensi dell’art. 19 comma 6 del DM 164/99, infatti, se il contribuente (e/o il coniuge in caso di dichiarazione congiunta) ritiene che l’ammontare della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o della cedolare secca indicata nel prospetto di liquidazione sia troppo elevata, può, sotto la propria responsabilità, comunicare direttamente al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
– di non effettuare alcun versamento in acconto;
– il minor importo dell’acconto da versare, rispetto a quanto indicato nel modello 730-4 ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.
Tale comunicazione può avvenire sia nel caso in cui l’importo dell’acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del modello 730/2022 sulla base del c.d. “metodo storico”, sia nel caso in cui il contribuente (ovvero il coniuge nel caso di dichiarazione congiunta) avesse già indicato nel modello 730 un diverso importo dell’acconto da versare, sulla base del c.d. “metodo previsionale”.
Il termine del 10 ottobre è stato differito, in luogo del precedente termine del 30 settembre, per effetto dei nuovi termini, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2020, di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4 previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2019 (come modificato dall’art. 61-bis del DL 18/2020).
Con riferimento agli aspetti formali, non è prevista una forma particolare per redigere la descritta comunicazione, la quale può quindi essere redatta in forma libera. Allo stesso modo, non sono stabilite particolari modalità con le quali far pervenire tale comunicazione al sostituto d’imposta.
Si specifica tuttavia che, a fini probatori, appare comunque opportuno utilizzare la raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnarla a mano, facendosene rilasciare copia per ricevuta, oppure inviarla tramite PEC.