In una nota il MEF ricorda che il 31 dicembre 2022 scade il termine ultimo per poter conseguire anche i crediti relativi agli anni 2020 e 2021

Di STEFANO DE ROSA

Sul sito della revisione legale è stata pubblicata una nota con la quale si sottolinea che scade il prossimo 31 dicembre il termine utile all’assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. A tal proposito, nel testo si ricorda che con l’art. 3 comma 7 del DL 183/2020 (c.d. decreto “Milleproroghe”), convertito dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, era stata confermata la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per l’acquisizione dei crediti formativi dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

Il MEF evidenzia, peraltro, che il differimento del termine stesso non comporta l’abrogazione del principio dell’annualità della formazione in quanto “la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022” mentre non consente “di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l’intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell’anno o negli anni precedenti”.

Chi, ad esempio, entro il 31 dicembre 2021 aveva conseguito tutti i crediti per l’annualità 2020 e soltanto 12 crediti per l’annualità 2021, di cui 8 in materie caratterizzanti la revisione legale, entro la fine del 2022 dovrà ottenere:
– 8 crediti (di cui almeno 2 in materie caratterizzanti) relativi al 2021;
– 20 crediti (di cui almeno 10 in materie caratterizzanti) relativi all’anno 2022.

Il professionista che, invece, nel 2020 e nel 2021 ha conseguito complessivamente, ad esempio, 50 crediti, nel 2022 dovrà comunque maturarne ulteriori 20 (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti) per poter ritenere assolto l’obbligo annuale previsto dall’art. 5 comma 5 del DLgs. 39/2010.

Sempre in ambito di revisione legale si ricorda che con la determina del 1° settembre 2022 n. 219019, diffusa lo scorso 6 settembre, la Ragioneria generale dello Stato ha riemesso gran parte dei principi di revisione che devono essere applicati nelle revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.

In particolare, l’aggiornamento tiene conto, innanzitutto, del progetto dello IAASB “Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement”, il cui esito è consistito nella nuova versione del documento ISA 315 “Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement” pubblicato nel mese di dicembre 2019 (la quale, oltre a riflettersi nel corrispondente principio ISA Italia, ha comportato la necessità di modificare, con i cosiddetti “conforming amendments”, anche altri numerosi ISA Italia) e delle modifiche apportate ai principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB pubblicate nel mese di aprile 2020 a seguito dell’aggiornamento dell’International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants.

Inoltre, si sono tenute in considerazione le modifiche introdotte dal principio di revisione SA Italia n. 700B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione” nonché le previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo settore. Infine, sono state apportate alcune modifiche di carattere editoriale e non sostanziale. Ulteriori dettagli sul tema saranno forniti nel prossimo numero di Schede di aggiornamento.