L’adempimento parrebbe riguardare ciascun anno di spettanza dell’agevolazione

Di LORENZO MAGRO e ARIANNA ZENI

Ai fini dell’IMU, sin dall’anno 2014, i c.d. “immobili merce” hanno goduto di un particolare regime fiscale agevolato.
Testualmente, l’art. 1 comma 751 della L. 160/2019 stabilisce che “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” sono esenti da IMU, a partire dall’anno 2022.
Dall’anno 2020 e fino all’anno 2021 gli immobili merce erano invece assoggettati a IMU con aliquota base pari alla 0,1%, con possibilità dei Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento (dal 2014 al 2019, invece, era prevista la loro esenzione da IMU ai sensi dell’art. 13 comma 9-bis del DL 201/2011).

Sin dalla sua introduzione, la disposizione contenuta nel menzionato art. 13 comma 9-bis ha dato adito a un considerevole contenzioso tra le imprese proprietarie degli immobili merce in questione e i Comuni, i quali contestano la non spettanza dell’agevolazione sulla base di diverse questioni.
Tra queste ultime, alcuni enti locali hanno contestato la non spettanza dell’agevolazione anche per le annualità successive a quella durante la quale gli immobili sono stati locati. Al riguardo la giurisprudenza di merito (cfr. C.T. Prov. Torino 3 dicembre 2019 n. 1457/4/19 e C.T. Reg. Molise 26 aprile 2021 n. 201/2/21) ha escluso la spettanza dell’esenzione per l’intera annualità in cui si è verificata la locazione, negando tuttavia alcun effetto preclusivo dell’esenzione per le annualità successive a quella in cui ha avuto luogo la locazione.

Tornando all’agevolazione IMU prevista per gli immobili merce, tuttavia, per poterne beneficiare (che essa consista nell’esenzione o nell’aliquota ridotta) è necessario presentare la dichiarazione IMU per comunicare se “l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU”. Secondo le istruzioni approvate con DM 29 luglio 2022, la dichiarazione va presentata in caso sia di acquisto, sia di perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Così, ad esempio, un’impresa di costruzioni che intenda beneficiare dell’aliquota ridotta con riferimento agli immobili merce posseduti nel 2021 dovrà presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre 2022.

Dal tenore letterale del comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 (che si riferisce espressamente al terzo periodo dell’art. 1 comma 751 della L. 160/2019, ove viene disposta, a partire dal 1° gennaio 2022, l’esenzione per i fabbricati merce), parrebbe sussistere un obbligo dichiarativo ad hoc per godere dell’esenzione, non rilevando eventuali precedenti dichiarazioni presentate nel 2020 e nel 2021 dal contribuente, in riferimento ai medesimi immobili merce, per fruire dell’applicazione dell’imposta in misura agevolata. In altre parole, ove venga presentata una dichiarazione IMU per beneficiare delle agevolazioni previste per gli “immobili merce” per l’anno 2021 entro il 31 dicembre 2022, parrebbe altresì necessario, oltre che opportuno, trasmettere un’altra dichiarazione IMU nel 2023 per beneficiare dell’esenzione per l’anno 2022.

In riferimento all’omessa indicazione dell’immobile merce in sede dichiarativa, il Ministero delle Finanze, con la risposta n. 11 fornita nel corso di Telefisco 2020 del 30 gennaio 2020, ha specificato che, in ragione della mancata riproposizione, nella disciplina dell’IMU, della previsione di decadenza invece esplicitata nella previgente normativa (art. 2 comma 5-bis del DL 102/2013), deve ritenersi che, ai sensi dell’art. 1 comma 751 della L. 160/2019, “la mancata presentazione della dichiarazione comporti solo l’applicabilità delle relative sanzioni previste in via generale per la violazione dell’obbligo dichiarativo IMU ma non anche la decadenza dai benefici in questione”.

La Cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2022 n. 5190, tuttavia, giudicando in tema di esenzione IMU per gli immobili merce riferita all’anno 2014, in un obiter dictum ha affermato che l’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 non abroga il sopra richiamato art. 2 comma 5-bis del DL 102/2013 (ove viene esplicitato l’obbligo di presentazione della dichiarazione per agevolazioni IMU relative, tra l’altro, agli “immobili merce”).
Secondo tale orientamento, dunque, dovrebbe affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero delle Finanze, che possa permanere l’obbligo di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, per le agevolazioni contemplate dall’art. 2 del DL 102/2013.

Seppur tale interpretazione possa essere criticata, in quanto contraria all’art. 15 delle preleggi, ove viene disposto che “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”, dovendo da ciò intendersi abrogate le previgenti disposizioni dell’IMU, compreso l’art. 2 comma 5-bis del DL 102/2013, in quanto la disciplina dell’imposta municipale è stata ridefinita dal 1° gennaio 2020 dai commi 739-783 dell’art. 1 della L. 160/2019, per non dover incorrere in un contenzioso con il Comune è comunque opportuno provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU.