Dal 1° marzo torneranno ad applicarsi gli importi ordinari previsti dal DLgs. 230/2021

Di ELISA TOMBARI

Con il messaggio n. 3518/2022, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in materia di assegno unico e universale ex DLgs. 230/2021, dopo che l’art. 38 del DL 73/2022 ne ha modificato la disciplina con lo scopo di garantire, per l’anno 2022, un maggior sostegno ai nuclei familiari con figli disabili (si veda “Incrementati gli importi di assegno unico e universale per figli disabili” del del 24 giugno 2022).
In particolare, si ricorda che l’art. 38 modifica l’art. 2 del DLgs. 230/2021, inserendo fra i soggetti beneficiari dell’assegno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992.

Il comma 1 modifica anche l’art. 4 del DLgs. 230/2021 relativo ai criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno, che varia ed è soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell’età dei figli a carico. La modifica comporta che, per il 2022, l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), venga concesso nella medesima misura anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età.

Inoltre, la norma estende la maggiorazione ex art. 4 comma 4 del DLgs. 230/2021, prevista per i figli disabili minorenni, anche ai figli affetti da disabilità maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età. Nel dettaglio, si tratta della maggiorazione che ammonta a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza e diminuisce a 95 euro in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, che solo per il 2022 troverà applicazione in luogo di quella fissa pari a 80 euro, espressamente prevista per i figli disabili under 21 dall’art. 4 comma 5 del DLgs. 230/2021 (si veda “In aumento gli importi di assegno unico e universale per figli disabili” del 17 giugno 2022).

Come precisato anche nella tabella riepilogativa contenuta nel messaggio in commento, ne consegue che, per l’anno 2022, al figlio disabile maggiorenne “under 21” spetti un importo base massimo pari a 175 euro (invece di 85 euro), a cui può applicarsi la maggiorazione ex art. 4 comma 4 del DLgs. 230/2021, scaglionata in base al grado di disabilità (per un totale mensile massimo di 280 euro), invece della maggiorazione di 80 euro.

In applicazione dell’art. 4 commi 5 e 6 del DLgs. 230/2021, come modificati dal DL 73/2022, l’Istituto di previdenza precisa che i nuovi importi trovano applicazione nel periodo 1° marzo 2022 28 febbraio 2023; pertanto, a partire dal 1° marzo 2023, per tutti i figli maggiorenni affetti da disabilità l’importo base massimo scenderà a 85 euro e per i figli disabili maggiorenni “under 21” troverà nuovamente applicazione la maggiorazione ex art. 4 comma 5 del DLgs. 230/2021 pari a 80 euro.

L’art. 38 dispone poi anche alcune modifiche all’art. 5 del DLgs. 230/2021, con riferimento alla maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro, fruibile dal 2022 a febbraio 2025 e riconosciuta mensilmente al ricorrere di determinate condizioni. In proposito, l’art. 38 introduce il comma 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, che dispone l’aumento di 120 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità. In proposito, l’INPS chiarisce che la quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.

Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, il messaggio in esame chiarisce che queste hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate a partire dal 1° luglio 2022, invece, gli importi in pagamento risultano già aggiornati al DL 73/2022.