Il Quaderno n. 19 della UIF contiene fattispecie con profili di interesse per l’analisi delle segnalazioni di altri attori del sistema di prevenzione

Di STEFANO DE ROSA

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 19, recante un approfondimento sul contributo della Pubblica Amministrazione all’azione di prevenzione del riciclaggio. Nelle premesse viene evidenziato come il documento possa rappresentare una fonte utile di informazioni per intercettare situazioni a rischio di riciclaggio e per arricchire il patrimonio informativo della UIF, anche a beneficio dell’analisi delle segnalazioni provenienti da altri attori del sistema di prevenzione del riciclaggio (tra i quali i professionisti). In tale ambito assumono particolare rilevanza le casistiche presentate nell’ultima parte del contributo, rappresentative di alcuni dei contesti amministrativi riscontrati nell’analisi delle comunicazioni ricevute dall’UIF tra gennaio 2018 e settembre 2021.

Una delle fattispecie analizzate si riferisce a una tentata truffa ai danni dell’Erario mediante una richiesta di rimborso di un versamento IMU, effettuata dal legale rappresentante di una società con la motivazione di un errore informatico. L’istanza appariva anomala per l’elevato ammontare del rimborso richiesto e per la circostanza che la società risultava aver versato l’imposta pur non possedendo immobili nel territorio comunale, né in altri Comuni del territorio nazionale. Inoltre, il Comune era stato informato che la società non svolgeva alcuna attività economica e che il versamento dell’IMU era stato effettuato utilizzando in compensazione crediti inesistenti.
Alla data di inoltro della comunicazione alla UIF, il Comune non aveva ancora effettuato il rimborso e stava valutando:
– l’emanazione di un provvedimento di diniego dell’operazione richiesta;
– la presentazione all’Autorità giudiziaria di una denuncia, avendo riscontrato che la compensazione era avvenuta con crediti inesistenti. La comunicazione, arricchita delle ulteriori informazioni fornite dalla UIF, è stata oggetto di successiva attività di indagine da parte degli organi investigativi.

Un altro caso riguarda la costituzione di una start up innovativa che trae origine dalla comunicazione, fatta tenere da una Camera di Commercio, relativa alla ricezione di una richiesta di assistenza qualificata per la costituzione della start up stessa, da parte dei due soci:
– una persona fisica (titolare del 70% delle quote), priva delle competenze tecniche inerenti all’attività di impresa nonché indagata per gravi reati contro la persona;
– una srl (titolare del 30% delle quote), riconducibile a nominativi già segnalati per operatività attinente a illeciti di natura fiscale.
Da verifiche condotte dall’Unità, la provvista impiegata dalla srl per emettere gli assegni circolari relativi al versamento del capitale e del sovrapprezzo, previsti dall’atto costitutivo, derivava da un bonifico di pari importo accreditato sul conto corrente della medesima società ed eseguito da un terzo con apparenti legami familiari con i titolari effettivi della stessa.
Infine, la Camera di Commercio non iscriveva l’atto costitutivo della start up nel Registro delle imprese in quanto, da verifiche effettuate, risultava la falsità di quanto attestato dal socio di maggioranza in ordine al Comune di residenza.

Un ulteriore schema con profili di interesse attiene alla comunicazione inoltrata da un Comune, avente per oggetto approfondimenti avviati a seguito della rilevazione di numerosi avvicendamenti nella conduzione di esercizi pubblici nel settore della ristorazione, gestiti da soggetti di una medesima nazionalità straniera e appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sulla base delle verifiche svolte, il Comune ha rilevato molteplici transazioni poste in essere dal nucleo familiare-imprenditoriale, riguardanti:
– costituzione, trasferimento e vendita di società, anche poco prima del fallimento;
– compravendita di quote societarie;
– affitto e cessione di rami di azienda;
– acquisti e locazioni immobiliari.

Da tale operatività si sarebbe generato un ingente volume finanziario che è apparso incompatibile rispetto alla condizione reddituale dei nominativi coinvolti. Pertanto, sotto un profilo antiriciclaggio è “possibile che i soggetti citati abbiano operato mediante risorse sottratte alle dichiarazioni fiscali, eventualmente veicolando, attraverso le diverse operazioni, ingenti somme di denaro dall’origine incerta”.