L’INPS detta nuove indicazioni in seguito alla proroga della sospensione al 30 novembre 2022

Di DANIELE SILVESTRO

Con la circolare n. 105 di ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative riguardanti la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi per il settore dello sport, recentemente prorogati al 30 novembre 2022 dall’art. 39 comma 1-bis del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).

Si ricorda che l’art. 1 commi 923-924 della L. 234/2021 ha disposto – per i primi 4 mesi dell’anno 2022 – in favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, la sospensione dei:
– termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta);
– termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
– termini dei versamenti relativi all’IVA;
– termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi.

Sulla misura è poi intervenuto l’art. 7 comma 3-bis del DL 17/2022 che ha prorogato la sospensione fino al 31 luglio 2022, comprendendo nella misura agevolativa anche i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2022.
Successivamente, l’art. 39 comma 1-bis del DL 50/2022 ha ulteriormente prorogato la sospensione in argomento fino al 30 novembre 2022, individuando il 16 dicembre 2022 come data ultima entro la quale effettuare i versamenti sospesi in un’unica soluzione (senza applicazione di sanzioni e interessi). Eventuali versamenti effettuati non sono oggetto di rimborso per espressa previsione normativa.

Di conseguenza, i termini oggetto della sospensione in argomento sono quelli relativi agli adempimenti informativi e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, comprese:
– le rate in scadenza nel predetto periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS;
– le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Invece, la sospensione non riguarda sia le eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi dell’art. 3-quater del DL 146/2021, sia i versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.

L’INPS fornisce quindi le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi sia per i datori di lavoro sia per i committenti, sottolineando che entro il 16 dicembre dovranno essere effettuati gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la relativa quota a carico dei lavoratori), senza applicazione di sanzioni e interessi. Entro la medesima data dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione.

Per quanto concerne nello specifico i datori di lavoro, rimangono valide le disposizioni relative al codice di autorizzazione “7M” di cui alla circolare n. 64/2022, la cui validità verrà prorogata in base alle suddette disposizioni, mentre, per la compilazione del flusso UniEmens relativi ai periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro dovranno inserire nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice “N979”.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare un flusso di variazione della denuncia aziendale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento, qualora intendano avvalersi della sospensione. Nel flusso di variazione dovrà essere esposto il codice sopra indicato e il relativo importo.