L’istanza deve essere presentata entro il 30 novembre 2022

Di DANIELE SILVESTRO

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS possono presentare la domanda per accedere all’indennità una tantum di 200 euro ex art. 33 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”) – attuata con DM 19 agosto 2022 – e per l’integrazione di 150 euro introdotta dall’art. 20 del DL 144/2022 (DL “Aiuti-ter”).
Lo ha precisato ieri l’INPS con la circ. n. 103, mediante la quale ha fornito chiarimenti in relazione ad alcuni dubbi applicativi e le istruzioni operative.

Con riferimento all’ambito soggettivo, possono richiedere l’indennità una tantum i:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP, tuttavia questi ultimi sono esclusi dal beneficio se iscritti alla gestione in argomento per l’attività di amministratore in società di capitali);
– pescatori autonomi;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).

Sono destinatari della misura sia i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia i soci di società e i componenti degli studi associati.

L’accesso all’indennità di 200 euro è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti:
– reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro. Sul punto, l’INPS precisa che il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello REDDITI PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2). Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo;
– iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data. Sul punto, precisa l’INPS, il requisito della partita IVA non trova applicazione per i coadiuvanti e coadiutori, mentre deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato per i soci o componenti di studio associato. Inoltre l’indennità non spetta al titolare, coadiuvante o coadiutore se per l’attività esercitata non è prevista partita IVA;
– aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

I lavoratori autonomi e i professionisti non devono inoltre aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022.
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro ex art. 20 del DL 144/2022 (per un totale di 350 euro).

Operativamente, il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS (nonché il professionista con cassa iscritto contemporaneamente anche in una delle gestioni INPS sopra citate) deve presentare all’Istituto di previdenza apposita domanda, già disponibile all’interno del portale INPS al seguente percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio Contact center multicanale o dei servizi dei Patronati.
La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

Infine, si ricorda che anche per i professionisti con cassa è già possibile la presentazione delle domande utilizzando la specifica procedura predisposta dalla Cassa di appartenenza che permette – nel rispetto di tutte i requisiti previsti dalla disciplina – di richiedere l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro.

Nello specifico, i dottori commercialisti possono presentare domanda alla CNPADC accedendo all’interno dell’area riservata e utilizzando il Servizio IUT (comunicato CNPADC). Gli iscritti alla Cassa Ragionieri devono inviare la domanda esclusivamente on line accedendo all’interno dell’area riservata del sito, sezione “Indennità bonus” (comunicato CNPR). Stesso discorso anche per i consulenti del lavoro e gli avvocati, i quali dovranno presentare la domanda accedendo all’interno della propria area riservata del portale (cfr. comunicato ENPACL e comunicato Cassa forense).

Anche per i professionisti ordinistici il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato al 30 novembre 2022.