Da stabilire adesso le modalità operative per la presentazione delle domande

Di DANIELE SILVESTRO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il DM 19 agosto 2022, attuativo dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti prevista – mediante l’istituzione di apposito Fondo – dall’art. 33 del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”), senza alcuna modifica rispetto al decreto bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si ricorda che l’indennità, fissata dal decreto in commento nella misura pari a 200 euro, spetta a:
– lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS (trattasi ad esempio di artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, professionisti iscritti alla Gestione separata);
– professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).

Ai fini del diritto all’indennità una tantum, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono:
– aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
– essere già iscritti alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
– aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di 200 euro è necessaria la presentazione di una domanda all’INPS o alla Cassa di appartenenza, secondo i termini, le modalità e lo schema predisposto dai singoli enti. Sul punto, tenuto conto dei comunicati AdePP diffusi nei giorni scorsi, le procedure per la presentazione delle domande per i professionisti con cassa dovrebbero essere pronte trascorsi due giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (comunque non prima di oggi, 26 settembre 2022), mentre la data ultima per inoltrare l’istanza potrebbe essere quella del 30 novembre 2022 (si veda “Domande per l’una tantum per i professionisti non prima del 26 settembre” del 20 settembre 2022). Sulla questione non è ancora intervenuto l’INPS, da cui si attende una circolare con le indicazioni di carattere normativo e le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

Sempre con riferimento alle domande, il decreto si limita a specificare che l’stanza debba essere corredata da:
– una dichiarazione del lavoratore, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiari sotto la propria responsabilità anche il possesso dei requisiti di accesso (ovverosia di essere lavoratore autonomo o libero professionista non titolare di pensione, di non essere percettore delle prestazioni ex artt. 31 e 32 del DL 50/2022, di avere un reddito complessivo nel 2021 non superiore a 35.000 euro, di avere l’iscrizione al 18 maggio 2022 alle citate gestioni e di non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria);
– una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
– le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

L’INPS e le casse di previdenza procederanno all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte e provvederanno al monitoraggio del limite di spesa (600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni di euro destinata ai professionisti con cassa) comunicando i risultati delle domande presentate e ammesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se dal monitoraggio dovessero emergere scostamenti rispetto al limite di spesa, il Ministero del Lavoro renderebbe immediata comunicazione all’INPS e alle casse sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.
Tuttavia, stante il comunicato AdePP dell’8 settembre 2022, le risorse stanziate sarebbero capienti rispetto alla platea dei beneficiari e di conseguenza non dovrebbe esserci il rischio che alcuni lavoratori autonomi o professionisti – in possesso dei requisiti per richiedere l’indennità una tantum in trattazione – rimangano esclusi dal bonus.

Infine, si ricorda che l’art. 20 del DL 144/2022 (decreto “Aiuti-ter”) – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 – prevede un incremento di 150 euro dell’indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022. Tuttavia, tale incremento è riconoscibile solo ai lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Sul punto, l’AdePP ha già fatto sapere che le casse sono pronte ad aggiornare le procedure per consentire agli aventi diritto di richiedere anche l’integrazione di 150 euro del decreto “Aiuti-ter” (cfr. comunicato AdePP 19 settembre 2022).