Previsti 50 milioni per erogare contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

Di Alice BOANO

Da ieri è in vigore la L. n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre.
Sono in primo luogo presenti diverse conferme rispetto al testo originario del DL. Si fa riferimento alla proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas, all’azzeramento degli oneri generali di sistema per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 e alla riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti e nel settore del gas.

Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione, si segnala che, per contrastare gli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, è stato previsto un fondo da 50 milioni di euro finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi (art. 9-ter del DL 115/2022).

In materia di definizione delle liti pendenti in Cassazione, si conferma l’eliminazione dai primi due commi dell’art. 5 della L. 130/2022 del riferimento alla pendenza della lite al 15 luglio 2022 (art. 41-bis del DL 115/2022). È ora chiaro che, ai fini della definizione, rileva solo la data del 16 settembre 2022, di entrata in vigore della L. 130/2022 (si veda “Confermata la corsa al ricorso per Cassazione entro il 16 settembre” del 14 settembre).

Ai sensi dell’art. 33-ter del DL 115/2022 convertito viene poi limitata la responsabilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “con dolo o colpa grave”. Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene circoscritta ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-ter del DL 34/2020. Per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all’epoca (si veda “Nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari di bonus edilizi” di oggi).

In sede di conversione è stato inoltre introdotto l’art. 33-quater del DL 115/2022, che dispone, al ricorrere di determinate condizioni, l’inserimento degli interventi di realizzazione e installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) tra quelli di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001.

Ancora, l’art. 42-quater, introdotto per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI (la cui operatività è stata potenziata a seguito della pandemia), ha previsto la possibilità per AMCO (Asset Management Company spa) di costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte. La norma, tra l’altro, consente alle banche di concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti.

Infine, gli artt. 23-bis e 25-bis del DL 115/2022 hanno apportato alcune modifiche alla disciplina dello smart working (si veda “Diritto allo smart working per i lavoratori fragili prorogato fino a fine anno” di oggi).