L’Ufficio del Massimario della Cassazione sottolinea i doveri dell’organo di controllo, e le connesse responsabilità, alla luce del DLgs. 14/2019

Di Maurizio MEOLI

La segnalazione all’organo amministrativo, da parte dell’organo di controllo, dell’esistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata rappresenta un vero e proprio dovere, in vigore dal 15 novembre 2021, in presenza dei presupposti di crisi da rilevare tempestivamente, con conseguenti ricadute in termini di responsabilità da segnalazione tardiva. Rispetto a tale ruolo dell’organo di controllo è criticabile il differimento della nomina dell’organo di controllo di srl sulla base dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c., entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

Sono queste le più rilevanti indicazioni che la Relazione n. 87/2022 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione fornisce in ordine agli adeguati assetti societari e al ruolo dell’organo di controllo.
La nuova disciplina riconosce agli adeguati assetti aziendali ex art. 2086 c.c. il ruolo di base del sistema di early warning. La loro istituzione, e implementazione, fa leva non solo su norme di natura precettiva destinate all’organo gestorio (quale unico legittimato a predisporli), ma anche sul coinvolgimento dell’organo di controllo. Ai sensi dell’art. 25-octies del DLgs. 14/2019, in cui è confluito l’art. 15 del DL 118/2021 convertito, infatti, l’organo di controllo societario “segnala” all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata (ciò pure in forza della previsione dell’art. 25-decies del DLgs. 14/2019, che obbliga banche e intermediari finanziari a comunicare variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti anche agli organi di controllo societari, se presenti).

La segnalazione – effettuata per iscritto, motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione – contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

L’uso dell’indicativo – osserva l’Ufficio del Massimario – è sintomatico dell’esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l’organo di controllo è, quindi, chiamato a rilevare tempestivamente. Questo dovere – in vigore dal 15 novembre 2021, in forza dell’art. 27 del DL 118/2021 convertito – “si aggiunge e rafforza” l’obbligo di costituzione di adeguati assetti ex art. 2086 c.c. Un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente “sulla carta”. Si concretizza, cioè, un rapporto di strumentalità tra segnalazione e reale attuazione del dovere imposto all’imprenditore dall’art. 2086 c.c.

Rispetto a questa disciplina, apparentemente più blanda della c.d. “allerta interna” in origine prevista, si segnala, da un lato, come risponda ad esigenze di “autoresponsabilizzazione” degli imprenditori e, dall’altro, come si collochi in un sistema che, in forza dell’art. 37 comma 2 del DLgs. 14/2019, si chiude con la legittimazione attiva dei sindaci a richiedere direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa cui sono preposti, quale possibile reazione rispetto a segnalazioni prive di riscontri.

Tutto ciò, chiaramente, presenta rilevanti ricadute in termini di responsabilità. Rispetto a tale profilo il legislatore si limita a stabilire, da un lato, che, in pendenza delle trattative rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c. (art. 25-octies comma 1 ultima parte del DLgs. 14/2019), e, dall’altro, che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. (art. 25-octies comma 2 del DLgs. 14/2019).

Una segnalazione tardiva, quindi, perché effettuata in un momento in cui il capitale sia già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l’organo di controllo, non potrà avere effetti “deresponsabilizzanti”. Ad ogni modo, occorrerà soffermarsi sul ruolo del nesso causale relativo, verificandosi, cioè, se la segnalazione (tardiva) abbia in qualche modo eliso il collegamento eziologico con i pregiudizi che si siano verificati successivamente per la società o i creditori.

La relazione sottolinea, infine, come il nuovo dovere di segnalazione si applichi a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico di srl o di cooperative connotate dalla forma di srl, nonché al Comitato di controllo o al Consiglio di sorveglianza di spa che abbiano adottato i sistemi alternativi di governance. Non opera, invece, rispetto alle srl con solo revisore.
In tale contesto, comunque, è ritenuto criticabile – rispetto al ruolo dell’organo di controllo ai fini dell’emersione precoce della crisi – il differimento della nomina dell’organo di controllo di srl sulla base dei nuovi parametri, di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c., entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (ex art. 1-bis del DL 118/2021 convertito).