Per i ricorsi notificati da oggi proposta di conciliazione per il giudice

Di Alfio CISSELLO

Oggi, 16 settembre 2022, entra in vigore la L. 31 agosto 2022 n. 130, che ha riformato sotto diversi aspetti il processo tributario.

Anche se per alcune modifiche il legislatore ha previsto una decorrenza scaglionata, si applicano da oggi:
– la prescrizione secondo cui l’onere della prova deve sempre essere assolto dall’ente impositore, eccezion fatta per le liti di rimborso;
– il mutamento di denominazione dei collegi giudicanti, da “Commissioni tributarie” a “Corti di giustizia tributaria”;
– la necessità che l’udienza cautelare sia fissata nei trenta giorni successivi al relativo deposito, e non più entro la prima camera di consiglio utile, così come l’espresso divieto di decidere il merito in sede di udienza cautelare.

Da oggi trova applicazione per i ricorsi notificati la possibilità, per il giudice, di proporre la conciliazione d’ufficio per le liti del valore sino a 50.000 euro.
Sempre per i ricorsi notificati da oggi sarà possibile chiedere al giudice che disponga la testimonianza in forma scritta ai sensi dell’art. 257-bis del codice di procedura civile.

Per il giudice monocratico, bisogna invece aspettare un po’ di più di tempo: sarà operativo per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 e per le liti del valore sino a 3.000 euro. Va detto che in questo caso, in sostanza, per il contribuente poco cambia: il ricorso viene intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e verrà assegnato al giudice monocratico ad opera del Presidente della Corte.

Bisogna, infine, attendere i giudizi (di primo o di secondo grado) instaurati dal 1° settembre 2023 per il nuovo regime della videoudienza.
In realtà, non cambia molto, considerato che già ad oggi la videoudienza è pienamente operativa.
La vera novità è rappresentata dal fatto che se tutte le parti costituite lo chiedono, l’udienza dovrà tenersi con collegamento da remoto.

Onde mettere in evidenza gli aspetti più significativi della riforma nonché di immediata applicazione, da oggi:
– i ricorsi andranno intestati alla “Corte di giustizia tributaria di primo grado” o alla “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”;
– nella difesa i contribuenti dovranno tenere presente che, come principio, l’onere della prova spetta all’ente impositore.

In riferimento a quest’ultimo aspetto, qualsiasi presunzione (che è una prova a tutti gli effetti anche nel sistema post L. 130/2022) oltre ad essere grave, precisa e concordante, dovrà superare il vaglio giudiziale. Laddove si presenti contraddittoria oppure non circostanziata e puntuale, il ricorso potrà essere accolto.

Resta da vedere, come rilevato da più parti, in che modo le Corti di giustizia tributaria applicheranno questo principio: accertamenti basati semplicemente sul consumo di tovaglioli oppure sui ricavi dichiarati in anni precedenti potrebbero essere a rischio di nullità.

Giudice monocratico operativo dal 2023

Rammentiamo ancora che la L. 31 agosto 2022 n. 130 ha modificato il sistema di reclutamento dei giudici tributari, che saranno assunti a seguito di regolare concorso ed avranno finalmente un trattamento economico paragonabile ai magistrati ordinari.

Oggi, scade anche il termine per presentare ricorso in Cassazione al fine di poter beneficiare della definizione delle liti di cui all’art. 5 della L. 130/2022, definizione circoscritta ai contribuenti che abbiano vinto, anche parzialmente, almeno in uno dei gradi di merito, la cui lite non supera i 50.000 euro di valore (per la soccombenza parziale dell’Erario ove c’è lo stralcio dell’80% del valore della lite) o i 100.000 euro di valore (per la soccombenza integrale dell’Erario ove c’è lo stralcio del 95% del valore della lite).

Va detto che il testo di legge presenta una apparente contraddizione, in quanto da un lato si sancisce che sono definibili i processi pendenti in Cassazione al 15 luglio 2022, dall’altro che si considera pendente la lite il cui ricorso sia stato notificato entro l’entrata in vigore della legge, quindi entro oggi.
Tale contraddizione può essere superata da un emendamento all’art. 5 della L. 130/2022 apposto in sede di conversione del DL 115/2022, in cui si espunge qualsiasi riferimento alla pendenza della lite al 15 luglio 2022.

Norma modificata/introdotta Istituto Decorrenza
Cambiamento di denominazione dei collegi giudicanti, da “Commissioni tributarie” a “Corti di giustizia tributaria” 16 settembre 2022
Art. 4-bis del DLgs. 546/92 Giudice monocratico per le cause del valore sino a 3.000 euro Ricorsi notificati dal 1° gennaio.2023
Art. 15 comma 3 del DPR 602/73 Sospensione della riscossione del terzo degli importi accertati 16 settembre 2022
Art. 47 del DLgs. 546/92 Esame dell’istanza entro 30 giorni dal deposito (non più entro la prima camera di consiglio utile) 16 settembre 2022
Fissazione dell’udienza nei 5 giorni liberi prima (e non più 10)
Divieto di decidere il merito in sede di udienza cautelare
No garanzia per i contribuenti con ISA pari a 9 nei 3 anni precedenti
Art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92 Onere della prova a carico della parte pubblica salvo liti di rimborso 16 settembre 2022
Art. 7 comma 4 del DLgs. 546/92 Testimonianza scritta Ricorsi notificati dal 16 settembre 2022
Art. 17-bis del DLgs. 546/92 Condanna alle spese del soccombente se il giudice recepisce i motivi di reclamo o la proposta di mediazione 16 settembre 2022
Possibile responsabilità contabile per il funzionario che senza motivo rigetta il reclamo o la proposta di mediazione (parametrata alle sole spese)
Art. 48-bis.1 del DLgs. 546/92 Proposta di conciliazione d’ufficio per le liti del valore sino a 50.000 euro Ricorsi notificati dal 16 settembre 2022
Condanna alle spese se la proposta è rifiutata senza motivo
Art. 16 comma 4 del DL 119/2018 Richiesta di videoudienza da depositare nei 20 giorni liberi prima Giudizi instaurati in primo e secondo grado dal 1° settembre 2023
Videoudienza obbligatoria se lo chiedono tutte le parti costituite
Videoudienza di norma obbligatoria per il giudice monocratico
Videoudienza di norma obbligatoria per le sospensive