Ripristinato anche il diritto allo smart working per lavoratori fragili e genitori con figli under 14

Di Elisa TOMBARI

Nel Ddl. di conversione del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), che ha ottenuto il via libera dal Senato e che oggi è all’esame della Camera, sono stati inseriti vari emendamenti in materia di lavoro agile. Il più rilevante, contenuto all’art. 25-bis, riguarda sicuramente la proroga al 31 dicembre 2022 del termine – da ultimo fissato al 31 agosto 2022 – fino al quale nel settore privato sarà possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.
Si parla di proroga, ma sembrerebbe a ben vedere una “riattivazione” della semplificazione prevista dai commi 3 e 4 dell’art. 90 del DL 34/2020.

Si ricorda infatti che la possibilità di attivare lo smart working senza la sottoscrizione dell’accordo individuale di cui al citato art. 90 è scaduta il 31 agosto 2022; dal 1° settembre scorso, le aziende che hanno deciso di mantenere come modello organizzativo strutturale il lavoro agile sono tenute, come da procedura ordinaria ex L. 81/2017, a sottoscrivere gli accordi individuali e a effettuare, secondo le modalità previste dall’art. 41-bis del DL 73/2022, una comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro contenente i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza che sia necessario inviare ogni singolo file pdf di tutti gli accordi individuali (si veda “Dal 1° settembre procedura semplificata di smart working strutturale” del 1° agosto 2022).
Fino all’eventuale entrata in vigore della disposizione in esame – si legge nel Dossier del Servizio studi del Senato – la sottoscrizione dell’accordo individuale è comunque richiesta ai sensi della disciplina ordinaria dello smart working ex L. 81/2017.

Altre novità in materia di lavoro agile riguardano i lavoratori fragili e i lavoratori genitori di figli minori di 14 anni, in favore dei quali una modifica reintroduce, fino a fine anno, il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile. Per i lavoratori fragili il diritto in esame è stato introdotto dal comma 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020, ma è venuto meno lo scorso 30 giugno in applicazione di quanto disposto dall’art. 10 comma 1-ter del DL 24/2022. Per i lavoratori genitori di figli under 14, invece, il diritto alla prestazione di lavoro agile previsto dall’art. 90 comma 1 del DL 34/2020 è venuto meno lo scorso 31 luglio, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 2 del DL 24/2022.
Dopo lo “stop” di questa estate, l’unica tutela a favore di tali categorie è stata quella introdotta dal DLgs. 105/2022, che ha stabilito che le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate da entrambi i genitori con figli fino a 12 anni o senza alcun limite di età nel caso di figli con disabilità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92, da lavoratori affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. 104/92 e dai prestatori di assistenza, c.d. “caregivers” debbano avere carattere di priorità.

Considerato che la modifica in esame proroga il diritto allo smart working per le categorie indicate senza modificarne la disciplina, tale diritto dovrebbe essere esercitabile secondo le consuete modalità.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 i lavoratori fragili “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Secondo le disposizioni dell’art. 90 comma 1 del DL 34/2020, sempre fino a fine anno i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di 14 anni “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali”.

Occorre sottolineare che il lavoro agile costituisce un diritto per il lavoratore solo nei casi e per le categorie espressamente indicate dalla legge (come avviene per lavoratori fragili e genitori con figli under 14), mentre non esiste un diritto generalizzato del lavoratore allo smart working emergenziale, anche qualora la prestazione lavorativa possa essere espletata in quella modalità (si veda “Non esiste un diritto del lavoratore allo smart working emergenziale” del 9 aprile 2020).