Un emendamento al DL Aiuti-bis cancella la pendenza della lite al 15 luglio 2022

Di Alfio CISSELLO

Nel Ddl. di conversione del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato, sono stati inseriti vari emendamenti tra cui figura una modifica all’art. 5 della L. 130/2022.
Tale legge, oltre ad avere cambiato sotto vari aspetti il processo tributario, ha introdotto una definizione delle liti pendenti in Cassazione, che comporta significativi benefici per i contribuenti che possono fruirne.

In breve, occorre valutare sia l’andamento del processo, sia il valore della lite inteso di norma come maggiore imposta:
– ove l’Erario sia stato completamente soccombente in tutti i gradi di merito e il valore della lite non superi i 100.000 euro, si paga solo il 5% del valore della lite;
– ove l’Erario sia stato in parte soccombente in alcuni o tutti i gradi di merito e il valore della lite non superi i 50.000 euro, si paga il 20% del valore della lite.
Ovviamente, nella maggioranza delle ipotesi conviene definire.

Possono essere definite le liti su qualsiasi tipologia di atto impositivo, non solo avvisi di accertamento o di recupero del credito di imposta, ma anche ogni sorta di avviso di liquidazione o di cartella di pagamento.
È necessario che la controparte processuale sia l’Agenzia delle Entrate: possono quindi sorgere criticità per le liti in cui è stata parte anche Agenzia delle Entrate-Riscossione e il ricorso è stato accolto in tutto o in parte per motivi riconducibili a essa e non all’Agenzia delle Entrate.

Da subito, l’art. 5 della L. 130/2022 presentava una contraddizione per quanto riguarda la pendenza della lite:
– ai commi 1 e 2 si fa riferimento alla pendenza della lite al 15 luglio 2022;
– al comma 4 è invece previsto, “Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.
Non si comprende quindi se siano definibili le liti il cui ricorso per Cassazione sia notificato dal 16 luglio 2022 al 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della L. 130/2022).

In occasione della conversione del DL 115/2022, come anticipato, ai primi due commi le parole “alla data del 15 luglio 2022” sono soppresse.
Laddove la modifica venisse confermata anche dalla Camera, ogni dubbio sul punto verrebbe meno.
In sostanza, i contribuenti a cui conviene definire possono notificare il ricorso per Cassazione sino a venerdì.
Ove la modifica non venisse approvata, rimane comunque il comma 4, che, in modo inequivocabile, anche se in apparente contrasto con i primi due commi, ammette la definizione per i ricorsi notificati sino a venerdì.
Bisogna quindi valutare la convenienza della definizione unitamente al costo di un ricorso per Cassazione notificato “d’urgenza”.

Rammentiamo che ai fini della definizione è sufficiente la notifica del ricorso alla controparte, essendo irrilevante che il ricorso provenga dall’Agenzia delle Entrate o dal contribuente.
Del pari irrilevante è il deposito del ricorso, così come la potenziale inammissibilità del medesimo.

Su quest’ultimo punto è bene però prestare attenzione.
È vero che è irrilevante la potenziale inammissibilità del ricorso, ma è del pari vero che questo non deve essere palesemente pretestuoso, posto che in caso contrario ammettere la definizione della lite significherebbe legittimare una sorta di abuso del processo.
Potrebbe essere definibile una lite con ricorso in Cassazione tardivo ove sia incerta la decorrenza del termine per impugnare, ma sarebbe a rischio qualora la tardività sia apparentemente priva di giustificazione.