Auspicabile un pronunciamento ufficiale specialmente in riferimento ai soggetti interessati dalle semplificazioni

Di Silvia LATORRACA

L’art. 3 comma 6-bis del DL n. 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), inserito in sede di conversione nella L. n. 122/2022, pubblicata sulla G.U. n. 193 del 19 agosto 2022, semplifica gli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche, previsti dall’art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017, prevedendo l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento nella Nota integrativa.

La disposizione, tuttavia, non “brilla” per chiarezza, cosicché, a fronte dell’apprezzabile intento semplificatorio che la caratterizza, stanno sorgendo tra gli operatori rilevanti incertezze interpretative.
Letteralmente è stabilito che, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Sotto il profilo soggettivo, può essere utile ricordare che, secondo l’art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017, l’obbligo informativo deve essere adempiuto sul web (ed in particolare, a seconda dei casi, sul proprio sito internet, su analoghi portali digitali o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza) entro il 30 giugno di ogni anno da parte:
– delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni, delle ONLUS e delle fondazioni, nonché delle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di seguito, per brevità, enti non commerciali);
– dei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e dei soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese).

L’obbligo informativo deve, invece, essere adempiuto nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato da parte delle imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio.

Alla luce di ciò, la semplificazione introdotta dal DL n. 73/2022 convertito sembra applicabile:
– ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario;
– agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano la Nota integrativa.
Sembrerebbe, inoltre, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ove l’informativa sia inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).
Diversamente, l’adempimento da parte di tali imprese sarebbe paradossalmente più gravoso rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

Avuto riguardo, poi, ai termini per l’adempimento, ragioni di ordine logico inducono a provvedere, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni, ancorché il DL n. 73/2022 convertito faccia riferimento al termine “previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Infine, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe logico applicare la novità introdotta dal DL n. 73/2022 convertito, avendo riguardo a soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.
In ordine agli aspetti evidenziati, sarebbe certamente auspicabile, ancorché non si tratti di un adempimento imminente, un intervento chiarificatore da parte delle Autorità competenti.