Non è espressione di un giudizio di merito su correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi

Di Stefano DE ROSA e Maurizio MEOLI

La dichiarazione dei redditi delle società di capitali deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Ciò, chiaramente, nell’ambito delle srl, nel caso in cui una relazione di revisione debba essere predisposta.

In particolare, in caso di revisore persona fisica, la sottoscrizione deve essere effettuata dal revisore legale (in tale ipotesi va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1). In caso di società di revisione, la sottoscrizione deve essere effettuata dal responsabile della revisione, socio o amministratore (e nella casella “Soggetto” va indicato il codice 2). In caso di revisione legale affidata al Collegio sindacale, infine, la sottoscrizione va effettuata dai singoli componenti dell’organo di controllo (e nella casella “Soggetto” va indicato, per ciascun membro, il codice 4).

Nelle srl che abbiano optato per la possibilità di nomina del sindaco unico che svolga anche la funzione di revisione legale, la sottoscrizione della dichiarazione dovrà avvenire da parte dello stesso.
Il soggetto che effettua la revisione legale deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. Nel caso di società di revisione, peraltro, occorre compilare un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma.

Come evidenziato dal documento di ricerca Assirevi di settembre 2017 n. 208R (Revised giugno 2020), che ha sostituito il precedente documento di luglio 2009 n. 139, deve ritenersi che la sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi abbia lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione legale e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Il citato documento precisa, altresì, come sia evidente che in nessun modo detta sottoscrizione possa rappresentare l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi, nonché circa il rispetto della vigente normativa tributaria.

Una situazione particolare si presenta nel caso in cui l’assemblea che approvi il bilancio d’esercizio nomini un nuovo revisore. In tal caso, infatti, il revisore in carica al momento dell’invio della dichiarazione non sarà lo stesso che ha sottoscritto la relazione di revisione. Sul tema, il citato documento di ricerca Assirevi di settembre 2017 n. 208R (Revised giugno 2020) ha chiarito che è da ritenersi che la sottoscrizione della dichiarazione debba essere effettuata dal “vecchio” soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione (cfr. anche il documento di ricerca Assirevi di ottobre 2017 n. 211R – Revised giugno 2020).

Anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/2011, ha confermato come l’obbligo di sottoscrizione ricada sull’organo che ha sottoscritto la relazione di revisione, anche se non più in carica al momento di presentazione della dichiarazione.

A fronte di tutto ciò, deve ritenersi che, in considerazione della correlazione tra soggetto che sottoscrive la relazione di revisione e soggetto tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione, nell’ambito delle srl, in caso di nomina del revisore legale o del Collegio sindacale/sindaco unico incaricato della revisione dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio privo di relazione di revisione, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, tale soggetto non sia tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione stessa.

Inoltre, le regole ricordate in caso di nomina di un nuovo revisore devono ritenersi applicabili anche nell’ipotesi di “passaggio” delle funzioni di revisione legale dal Collegio sindacale ad un revisore esterno. Nell’ultima parte del citato documento n. 208R (Revised giugno 2020) vengono elencate le procedure di verifica da svolgere con riferimento alla dichiarazione dei redditi, vale a dire: riscontro con le scritture contabili dei dati esposti in dichiarazione; analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente.

La documentazione a supporto della verifiche svolte, che può comprendere check list di controllo utilizzate nella prassi operativa, dovranno essere conservate dal revisore in accordo con gli standard professionali.
Tutto ciò precisato, infine, è opportuno ricordare come, ai sensi dell’art. 1 comma 5 secondo periodo del DPR 322/98, la dichiarazione priva della sottoscrizione degli incaricati della revisione legale, sia valida, ma comporti l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9 comma 5 del DLgs. 471/97.

In base a tale ultima disposizione – come sostituita dall’art. 15 comma 1 lett. i) n. 4 del DLgs. 158/2015 (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016) – se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’IRES, sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro. Si tratta di una sanzione che, ad oggi, non pare avere trovato concreta applicazione.