Se è previsto un termine, il delitto si perfeziona alla scadenza, ma in caso di vincoli ulteriori il momento consumativo può essere antecedente

Di Maria Francesca ARTUSI

Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche rientra tra i reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche ex DLgs. 231/2001.
La sentenza n. 32827 della Corte di Cassazione, depositata ieri, affronta un caso in cui è stato ordinato il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta (e/o per equivalente) a carico di una srl e del suo legale rappresentante, quale profitto diretto del reato di cui all’art. 316-bis c.p. e dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24 commi 1 e 3 del DLgs. 231/2001.

Tale società, beneficiaria di un finanziamento erogato dalla Regione Calabria (in parte di origine comunitaria e in parte di origine nazionale) aveva utilizzato il bene finanziato – un’imbarcazione da diporto – per finalità diverse da quella pubblica di rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti dalla Regione (per cui era stanziato il finanziamento), utilizzando detta imbarcazione in porti ubicati in altra Regione.
La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla individuazione del momento consumativo del reato di malversazione a danno dello Stato che – come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 20664/2017 – può essere commesso sia attraverso una mera omissione sia attraverso una destinazione dei fondi pubblici ottenuti a fini privati o, comunque, diversi da quelli perseguiti dall’ente erogante.

Secondo la giurisprudenza tale delitto è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (Cass. n. 12653/2016).
Va, tuttavia, evidenziato che le varie pronunce giurisprudenziali in materia sono pervenute a conclusioni non pienamente simmetriche in relazione alle fattispecie concrete in cui l’atto di concessione dell’erogazione prevedeva un termine per la realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse.

La sentenza che qui si annota sceglie un punto di sintesi tra le diverse soluzioni emerse in merito alla rilevanza del termine ai fini del perfezionamento del reato in esame, chiarendo che, pur essendo rilevante il termine fissato con l’atto di erogazione del finanziamento, l’individuazione del tempo della “omessa destinazione” del finanziamento può, tuttavia, dipendere da una pluralità dì fattori, relativi alle condizioni contrattuali e alla tipologia delle sovvenzioni/finanziamenti, che rendono imprescindibile il confronto dell’interprete con le specifiche situazioni concrete (cfr. Cass. n. 19851/2022).

In linea generale, qualora il contratto o la normativa prevedano un termine per la realizzazione delle opere o per lo svolgimento di specifiche attività di pubblico interesse, il delitto di malversazione a danno dello Stato non può considerarsi perfezionato prima della scadenza di detto termine. Tale principio generale va, tuttavia, integrato dall’analisi delle specifiche condizioni previste dall’atto di erogazione del finanziamento o della sovvenzione; cosicché, qualora l’erogazione sia stata subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica destinazione pubblicistica per cui le somme sono erogate, il momento consumativo del reato potrebbe essere individuato, non alla scadenza del termine, ma in un momento antecedente, allorché il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli determini una irreversibile compromissione della realizzazione della finalità perseguita con l’erogazione pubblica.

Nel caso di specie, il finanziamento alla società non era stato erogato in unica soluzione, ma in tre rate in base allo stato di avanzamento dei lavori. L’ordinanza impugnata ha ritenuto perfezionato il reato facendo esclusivo riferimento, da un lato, al vincolo di destinazione espressamente previsto dall’avviso pubblico e, dall’altro, all’impegno assunto dal legale rappresentante con l’atto di adesione e obbligo sottoscritto.

Ciò che la Cassazione critica è che nel decreto di sequestro preventivo manca un riferimento che consenta di individuare la data del decreto di concessione del finanziamento e della sua notifica all’ente beneficiario. Viene così evidenziato dai giudici di legittimità che l’acquisto dell’imbarcazione costituiva, comunque, una parziale attuazione del progetto che la società beneficiaria del finanziamento si è impegnata a realizzare, e che, qualunque fosse la data di notifica del decreto di concessione del finanziamento, alla data di accertamento del reato non era ancora decorso il termine di 24 o di 18 mesi previsto nel bando per la realizzazione del progetto finanziato. E viene conseguentemente annullata l’ordinanza del giudice di merito con rinvio per nuovo giudizio.