La percentuale deve essere raggiunta entro il 30 settembre e nel calcolo sono compresi anche gli interventi non agevolati con superbonus

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

In relazione alla detrazione spettante nella misura del 110% (c.d. “superbonus”), nonostante l’art. 119 commi 1 e 4 del DL 34/2020 preveda che per poterne beneficiare le spese relative agli interventi agevolati ivi previsti devono essere “sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”, i commi 3-bis e 8-bis dello stesso articolo prevedono termini finali della finestra temporale agevolata più ampi di quello “base” del 30 giugno 2022, con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati da specifiche categorie di soggetti, tra quelli che possono essere beneficiari del superbonus ai sensi del comma 9 dell’art. 119.

Relativamente alle spese sostenute da persone fisiche su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome”, infatti, il termine finale della relativa finestra agevolata arriva soltanto al 30 giugno 2022, con possibilità di ampliamento al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, modificato da ultimo dall’art. 14 comma 1 lett. a) del DL 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022 n. 91).

Più nel dettaglio, il termine del 31 dicembre 2022 in questione riguarda “gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)”, ossia gli interventi effettuati dalle persone fisiche “su unità immobiliari”, quali gli edifici unifamiliari e le unità site in edifici plurifamiliari, ma funzionalmente indipendenti negli impianti e con accesso autonomo all’esterno.

Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Sul superbonus sulle villette per spese entro il 30 giugno si alimenta la confusione” del 23 giugno 2022), pertanto, una persona fisica (la quale individua il momento di sostenimento delle spese in quello in cui le medesime vengono pagate secondo il principio di cassa) può fruire del superbonus:
– per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 a prescindere dalla percentuale di realizzazione dei lavori alla data del 30 settembre 2022, in quanto, come si è già avuto modo di evidenziare, se le spese sono state sostenute prima del 30 giugno 2022 il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, che “fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati” è del tutto irrilevante, perché tali spese ricadono nella “giurisdizione” dei precedenti commi 1 e 4, i quali non pongono condizione alcuna circa l’ultimazione dei lavori o il raggiungimento di una determinata percentuale di completamento entro una data precisa (così come non rileva la data di ultimazione dell’intervento che può anche essere successiva al 31 dicembre 2022);
– per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre 2022 i lavori cui quelle spese si riferiscono siano stati realizzati per lo meno al 30%.

Con riguardo alla prima fattispecie, per altro, si segnala la risposta del MEF alla interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 21 giugno 2022 in Commissione Finanze alla Camera che è giunta ad altre conclusioni che non possono essere condivise.

Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, inoltre, “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Ai fini del calcolo della percentuale del 30% di realizzazione dell’intervento alla data del 30 settembre 2022, pertanto, per espressa previsione normativa rilevano anche i lavori che non sono agevolati con il superbonus, ma da altre detrazioni “edilizie”.