L’INAIL fornisce ulteriori indicazioni sugli aspetti assicurativi e infortunistici riferiti ai rapporti di lavoro in codatorialità

Di Mario PAGANO

Dopo le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro con le note nn. 315/2022 e 1229/2022, anche l’INAIL, con la circolare n. 31/2022, è intervenuto in merito ai rapporti di lavoro nell’ambito dei contratti di rete, con particolare attenzione al regime della codatorialità.

Sul punto, si ricorda che con il DM 205/2021 il Ministero del Lavoro ha definito le modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte dell’impresa referente, individuata nell’ambito di contratti di rete di cui all’art. 3 commi 4-ter e 4-sexies del DL 5/2009. Ai sensi di tale disposizione, più imprenditori, stipulando un contratto di rete, perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Come ricordato anche dall’INAIL, per raggiungere gli scopi previsti dal contratto di rete, le aziende retiste possono ricorrere a due strumenti, ovvero il distacco ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 276/2003 (con interesse del distaccante derivante dalla rete stessa) e la codatorialità.

In particolare, attraverso tale ultimo istituto, le imprese aderenti alla rete possono porre a fattor comune il personale dipendente, che potrà essere utilizzato indistintamente dalle imprese retiste con ruolo di codatore; ciò secondo le regole stabilite nel contratto di rete (“regole di ingaggio”) e nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale.

Come già chiarito dall’INL con nota n. 315/2022, la codatorialità rappresenta una condizione eccezionale nell’ambito del rapporto di lavoro, di norma, bilaterale, determinando una strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente complessa. Ciò, a sua volta, richiede una gestione ad hoc del singolo rapporto in codatorialità, sia per gli aspetti formali di corretta comunicazione e instaurazione, da effettuarsi mediante i modelli “Unirete”, sia per quanto concerne i profili retributivi, previdenziali e assicurativi.
Proprio in merito a questi ultimi aspetti, come ricorda la circ. INAIL n. 31/2022, in virtù dell’art. 1294 c.c. i datori di lavoro che aderiscono alla rete e assumono la veste di codatori rispondono in solido e per intero delle obbligazioni retributive e contributive.

Del resto, con riguardo all’obbligazione assicurativa, non va dimenticato quanto previsto dallo stesso art. 3 comma 3 del DM 205/2021, in ragione del quale il datore referente per il rapporto di lavoro è tenuto a occuparsi, per conto di tutti i codatori, della compilazione del libro unico, indicando le ore prestate a favore di ciascun codatore, analiticamente individuato, nonché della trasmissione dei flussi UniEmens, e dell’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.

A tal proposito, quindi, la circolare INAIL fornisce dettagliate istruzioni operative, riferite a tutti gli adempimenti che devono essere assolti nei confronti dell’Istituto assicuratore da parte del datore di riferimento per il rapporto di lavoro che, come chiarito dall’INL, ai sensi dell’art. 3 del DM 205/2021, determina l’inquadramento previdenziale e assicurativo del lavoratore e va tenuto distinto dal diverso soggetto, rappresentato dall’impresa referente per le sole comunicazione di instaurazione dei rapporti, individuata nel contratto di rete.

Oltre ai profili assicurativi e di ricostruzione del premio dovuto all’INAIL, meritano di essere segnalate le considerazioni in tema di infortuni e malattie professionali e, più in generale, relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di aspetti solo in parte esaminati dalle precedenti note INL.
La circ. n. 31/2022, nel ricordare che la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al DLgs. 81/2008 è collegata alle mansioni svolte dal lavoratore in codatorialità, precisa che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del medesimo DLgs. 81/2008, per “datore di lavoro” si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Muovendo da tale presupposto l’INAIL sottolinea che, nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito a diversi codatori di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione. A tal fine, oltre alla figura del datore di lavoro, andranno presi in considerazione anche il dirigente e il preposto nonché, ai sensi dell’art. 299 del DLgs. 81/2008, i soggetti che abbiano esercitato in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti, assumendo una posizione di garanzia.