La disciplina opera per i debiti risultanti dalle comunicazioni del secondo trimestre 2022

Di Antonio NICOTRA

Con un emendamento approvato ieri dalla Camera in sede di conversione in legge del DL 21 giugno 2022 n. 73 (decreto “Semplificazioni fiscali”), viene riscritta – a pochi giorni data di entrata in vigore del Codice della crisi (15 luglio 2022) – la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019 per la composizione negoziata della crisi, con particolare riferimento alla segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, a tal proposito, che la previsione normativa era contenuta nel DL 152/2021 conv. L. 233/2021 in funzione della disciplina di cui al DL 118/2022; entrambe le normative, poi, sono state abrogate e trasfuse nel Codice della crisi dal decreto correttivo di cui al DLgs. 83/2022, sostituendo integralmente l’originaria procedura di allerta.
In ragione dell’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria. Le segnalazioni anzidette contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all’art. 17 comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

Tala segnalazione, relativamente all’INPS, è compiuta in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
– per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro;
– per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro (comma 1 lett. a)
Per l’INAIL, invece, assume rilievo l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000 euro (comma 1 lett. b).

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione esegue, invece, la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro (comma 1 lett. d).

Per l’Agenzia delle Entrate – in ragione dell’emendamento approvato – assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro (comma 1 lett. c).
Nell’originaria formulazione della norma, invece, era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di 5.000 euro.

Le segnalazioni anzidette, inoltre, saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate – sempre in ragione dell’emendamento – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.
Per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, la segnalazione viene inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.

In base al comma 4 dell’art. 25-novies del DLgs. 14/2019 tali previsioni trovano applicazione per l’INPS in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’INAIL in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022 e per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Con riferimento all’Agenzia delle Entrate, la previsione normativa trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/20120 relative al secondo trimestre 2022 (e non più, quindi, al primo trimestre).