La misura contenuta nel DL 73/2022 dovrebbe consentire il rinvio al 30 giugno della scadenza prevista il 27

Di Emanuele GRECO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. “Semplificazioni fiscali”), sono operativi i nuovi termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT.

L’art. 3 comma 2 del decreto ha previsto, a regime, che la trasmissione telematica possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui gli elenchi stessi sono riferiti, in luogo del giorno 25 del mese.
Il nuovo termine si riferisce tanto agli elenchi presentati con periodicità mensile quanto a quelli presentati con periodicità trimestrale.

Una prima questione che si pone, con evidenza, concerne la presentazione degli elenchi riferiti al mese di maggio 2022, per i quali il termine era fissato – secondo la previgente normativa – il 27 giugno 2022 (primo giorno feriale successivo al giorno 25).
In assenza di una decorrenza espressa nel DL 73/2022, è ragionevole ritenere che possa già farsi corretto riferimento al termine del 30 giugno 2022, considerato che il menzionato decreto è entrato in vigore ieri, 22 giugno.
Resta ferma la facoltà per i soggetti passivi, in via prudenziale, di trasmettere gli elenchi ancora entro il termine del 27 giugno 2022, nell’attesa di conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli sul nuovo termine applicabile.

Per le medesime motivazioni, gli elenchi relativi al mese di giugno 2022 (o quelli relativi al secondo trimestre 2022) potranno essere presentati entro il 22 agosto 2022, in luogo del più stringente termine del 25 luglio 2022.
Difatti, il nuovo termine del 31 luglio 2022, previsto dall’art. 3 comma 2 del DL 73/2022, è rinviato al 1° agosto (in quanto primo giorno feriale successivo), potendo così beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.

Sotto il profilo prettamente normativo, le modifiche introdotte dal DL 73/2022 vanno a modificare l’art. 50 comma 6-bis del DL 331/93.
I nuovi termini sono così fissati direttamente nella norma primaria.
In precedenza, si faceva riferimento alla definizione dei termini nell’art. 3 comma 1 del DM 22 febbraio 2010, il quale è, dunque, abrogato.

Resta invariata la periodicità di presentazione degli elenchi, secondo le regole definite, da ultimo, dalla determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021, per le operazioni decorrenti dal 1° gennaio 2022.
In tale contesto è stata incrementata da 200.000 euro a 350.000 euro la soglia di acquisti in uno dei quattro trimestri precedenti ai fini dell’esonero, su base mensile, dalla presentazione del modello relativo agli acquisti di beni (INTRA-2 bis), ai soli fini statistici.

Per le operazioni attive, siano esse cessioni di beni (modello INTRA-1 bis) o prestazioni di servizi (modello INTRA-1 quater), la presentazione avviene con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.
Al di sopra di tale ammontare, invece, gli elenchi sono presentati su base mensile ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DM 22 febbraio 2010.

Ulteriori novità hanno riguardato il contenuto e la struttura degli elenchi INTRASTAT, a decorrere dai periodi successivi al 1° gennaio 2022 (per un approfondimento, si rinvia a “Novità e semplificazioni negli elenchi INTRASTAT” in Schede di Aggiornamento n. 5/2022).

Il DL 73/2022 prevede anche una modifica del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, l’art. 3 comma 1 del decreto stabilisce che la comunicazione possa essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.
Anche in questo caso, la modifica è da intendersi inclusiva delle operazioni del secondo trimestre 2022, essendo consentito l’invio di tali dati entro il 30 settembre 2022.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 31 ottobre).
Per il quarto trimestre, invece, vige il termine dell’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché entro la data suddetta (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).