Il DL 21 giugno 2022 n. 73 è da convertire in legge entro il 20 agosto 2022

Di Alice BOANO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il DL 21 giugno 2022 n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”).
Le novità sono entrate in vigore ieri, 22 giugno 2022 (per approfondimenti, si rinvia alla Scheda di Aggiornamento dedicata).

È stato innanzitutto introdotto il differimento alla fine del mese di febbraio, a decorrere dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, dei termini per l’approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, IRAP, dei sostituti d’imposta (modello 770), del modello 730 e delle specifiche tecniche (art. 11 del DL 73/2022) e il differimento al 31 luglio, limitatamente al 2022, del termine per adeguare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF (art. 20 del DL 73/2022).

Viene prevista la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF, a decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2023 relative al periodo d’imposta 2022 (art. 6 del DL 73/2022).

Fra le novità che interessano il calendario fiscale IVA, si segnalano la nuova scadenza di invio degli elenchi INTRASTAT, posto che è prevista la presentazione degli stessi “entro il mese successivo al periodo di riferimento”, il differimento al 30 settembre di ciascun anno del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre (art. 3 del DL 73/2022) e l’incremento, da 250 a 5.000 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari (a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023).

In tema di “esterometro”, poi, il DL 73/2022 ha previsto l’abolizione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con riferimento agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione e che la nuova disciplina sanzionatoria decorra dal 1° luglio 2022 (artt. 12 e 13 del DL 73/2022).

L’art. 8 comma 1 lett. a) prevede poi, modificando l’art. 83 comma 1 del TUIR, l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. Lo stesso articolo dispone inoltre la rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili.
Il successivo art. 9 abroga la disciplina delle società in perdita sistematica con decorrenza dal periodo di imposta 2022 “solare”.

L’art. 10 del DL 73/2022 modifica in parte l’art. 11 del DLgs. 446/97, “raggruppando” in un’unica deduzione IRAP le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato e lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Viene, inoltre, prolungata la validità dell’attestazione di conformità dei contratti a canone concordato (che potrà valere anche per più contratti), necessaria per applicare le agevolazioni fiscali (art. 7 DL 73/2022). Ancora, viene portato a 30 giorni il termine “ordinario” di registrazione degli atti ai fini dell’imposta di registro (art. 14 DL 73/2022).

L’art. 35 prevede ai commi 1 e 3 la proroga del termine previsto dall’art. 10 comma 1 secondo periodo del DM 31 maggio 2017 entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Al quarto comma viene invece disposto il differimento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, riferita agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021. Nessuna proroga, invece, è stata prevista con riguardo agli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU rimane fermo al 30 giugno.

È stato, inoltre, differito al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, originariamente fissato per il 30 giugno 2022.

Sono infine state introdotti alcuni correttivi alla disciplina dell’assegno unico universale (art. 38 del DL 73/2022).