Il vantaggio per l’ente dalla violazione delle norme antinfortunistiche può essere un risparmio di spesa o una massimizzazione della produzione

Di Maria Francesca ARTUSI

Il “vantaggio” della persona giuridica nel caso di infortuni sul lavoro è oggetto di numerosi approfondimenti giurisprudenziali. Torna su questo tema la sentenza n. 20559 della Corte di Cassazione, depositata ieri, a fronte di un evento che ha portato alla morte di cinque lavoratori e alle lesioni gravi di un altro.

Tali eventi si sono verificati in occasione delle operazioni di pulitura di un container, precedentemente adibito a trasporto di zolfo allo stato fuso, nel corso delle quali, si sono liberate delle esalazioni di acido solfidrico (o idrogeno solforato). La contestazione è stata effettuata nei confronti di diverse società che lavoravano in subappalto e la Cassazione ha qui confermato la responsabilità ex art. 25-septies del DLgs. 231/2001 per gli illeciti derivanti dai reati di omicidio colposo plurimo e di lesioni personali aggravati dalla violazione della disciplina antinfortunistica, proprio facendo leva sull’esistenza di un “vantaggio” per tali enti.

La sentenza ricorda che i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Cass. n. 38363/2018, Cass. n. 2544/2016).

Tale responsabilità amministrativa non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi (Cass. n. 24697/2016). Allo stesso modo il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Cass. n. 12149/2021).

Nel caso di specie, la prova dell’esistenza del vantaggio economico obiettivamente ottenuto da una delle società mediante il subappalto, è stata evidenziata con il riferimento alla ricezione del compenso per il trasporto della cisterna.
Tale vantaggio viene messo in correlazione con il complessivo comportamento del legale rappresentante della società, essendo emerso che costui aveva assunto l’incarico di gestire la bonifica di cisterne precedentemente utilizzate per il trasporto di zolfo allo stato fuso, pur non avendo la sua società alcuna competenza ed esperienza in materia; aveva scelto quale ditta subappaltatrice, una impresa priva sia dei titoli prescritti dalla legge, sia della capacità tecnica e professionale proporzionate all’attività da svolgere; aveva omesso di consegnare alla medesima ditta subappaltatrice la “scheda dati sicurezza”, redatta dal produttore relativa all’agente chimico trasportato (zolfo allo stato fuso), e nella quale era indicata anche la situazione di pericolo costituita dalla probabile presenza di idrogeno solforato; aveva, infine, interesse a gestire la bonifica delle cisterne.
Così facendo, in effetti, la società ottenne un documentato aumento di fatturato ed un ampliamento dei settori di operatività.

D’altra parte, la società che aveva affidato l’incarico è stata ritenuta responsabile dal momento che, pur essendo perfettamente a conoscenza dei rischi derivanti dall’immagazzinamento dello zolfo fuso nei tank containers, aveva omesso di fornire – attraverso i suoi rappresentanti ed agenti – le doverose informazioni sia in ordine alla tipologia del prodotto contenuto nelle predette cisterne, sia in ordine al pericolo per le persone di venire in contatto con lo stesso, violando gli obblighi di verifica della capacità tecnica del soggetto cui le cisterne sarebbero state affidate per il lavaggio.

Dal punto di vista processuale, la pronuncia in esame precisa altresì che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente né riduce l’ambito della cognizione giudiziale (così Cass. n. 49056/2017).