Esenti, tra gli altri, gli immobili merce e l’abitazione principale dei coniugi residenti in Comuni differenti

Di Lorenzo MAGRO e Arianna ZENI

Scade il 16 giugno 2022 il termine per versare la prima rata dell’IMU per l’anno d’imposta 2022. Il comma 762 dell’art. 1 della L. 160/2019 prevede infatti il versamento dell’imposta locale dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:
– la prima, con scadenza il 16 giugno, corrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione del periodo d’imposta precedente;
– la seconda, con scadenza il 16 dicembre, corrisponde al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno (al netto di quanto già versato con la prima rata), tenuto conto delle aliquote deliberate dal Comune.

Una disciplina ad hoc riguarda gli enti non commerciali, che, ex art. 1 comma 763 della L. 160/2019, devono versare l’imposta locale in tre rate:
– le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU dovuta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento;
– l’ultima, a conguaglio, va versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento del versamento, in applicazione delle aliquote deliberate dal Comune.

In linea generale, si ricorda che il presupposto dell’imposta locale si identifica nel possesso di immobili, a eccezione di quelli che costituiscono abitazione principale o assimilata, purché non accatastata in A/1, A/8 o A/9 (art. 1 comma 740 della L. 160/2019).

Soggetti passivi sono anzitutto i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario o il titolare di un diritto reale sullo stesso, quale usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (art. 1 comma 743 della L. 160/2019), mentre, per contro, non si qualifica come tale il nudo proprietario. Sono inoltre soggetti passivi:
– il locatario dell’immobile concesso in leasing, ancorché da costruire o in corso di costruzione;
– il concessionario di aree demaniali;
– il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

Per quanto riguarda le ipotesi di esenzione dall’imposta locale, si richiama anzitutto che, dal 2022, in ragione della modifica all’art. 1 comma 741 della L. 160/2019 recata dall’art. 5-decies del DL 146/2021, viene riconosciuta la facoltà di scegliere (mediante indicazione in sede dichiarativa) un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche quando i familiari del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.

Tra le ipotesi di esenzione IMU previste per il 2022, si annoverano inoltre quelle per:
– i c.d. “immobili merce” (art. 1 comma 751 della L. 160/2019);
– gli immobili accatastati nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 commi 1 lett. d) e 3 del DL 104/2020);
– i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, purché distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità (artt. 22-bis del DL 4/2022 e 8 comma 3 del DL 74/2012).

In riferimento alla determinazione dell’imposta dovuta, si ricorda anzitutto che l’IMU va calcolata proporzionalmente ai mesi dell’anno durante il quale il soggetto passivo ha posseduto l’immobile. Qualora il possesso si sia protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto, questo viene computato per intero (art. 1 comma 761 della L. 160/2019).

La base imponibile dell’imposta locale per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di cui all’art. 1 comma 745 della L. 160/2019.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, occorre fare riferimento ai valori delle scritture contabili (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).
Per i terreni, invece, la base imponibile viene determinata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un coefficiente pari a 135.
Per le aree fabbricabili, infine, la base imponibile viene determinata facendo riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda le aliquote, si rammenta che per la prima rata di versamento deve farsi riferimento a quelle deliberate per l’anno precedente.

Quanto alle modalità di versamento, è possibile utilizzare alternativamente: il modello F24; l’apposito bollettino postale; la piattaforma PagoPA. Il versamento non è dovuto se l’importo (riferito all’imposta complessivamente dovuta per anno) è inferiore a 12 euro (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 comma 168 della L. 296/2006).