L’Agenzia delle Entrate valorizza la «reazione sanzionatoria» in caso di inadempimento

Di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Con la risoluzione 23 maggio 2022 n. 22 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria con specifico riferimento al profilo sanzionatorio in caso di inadempimenti.
Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.

Con riferimento all’anno 2022, si ricorda che l’art. 7 comma 1 del DM 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del DM 2 febbraio 2022, ha previsto le seguenti scadenze:
– 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.

Dal punto di vista sanzionatorio, il comma 5-bis del medesimo articolo prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria entro la prevista scadenza dei dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione senza possibilità di applicazione, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000 euro.

L’Amministrazione finanziaria ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alla corretta interpretazione del termine “comunicazione”, a seguito di dubbi interpretativi relativi alla possibilità di far riferimento:
– al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
– al singolo file delle spese mediche inviato al Sistema tessera sanitaria;
– alle spese per ciascun codice fiscale inserito.

Al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua in caso di inadempimenti, obiettivo esplicitato dal Governo nella relazione illustrativa al DLgs. 175/2014, con la risoluzione 23 maggio 2022 n. 22 è stato chiarito che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non rilevano pertanto il mezzo di trasmissione (unico o plurimi file) né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.
La sanzione, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ed è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea poi che la sanzione è definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97: qualora, ad esempio, la comunicazione sia trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione su cui si applicano le percentuali di riduzione è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

L’Amministrazione finanziaria specifica che il codice tributo da utilizzare ai fini del versamento della sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso è “8912”, denominato “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.

Con riferimento all’omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, l’Agenzia delle Entrate aveva invece adottato un diverso approccio relativamente alla possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso rispetto a quello appena descritto.
Con la circ. 19 febbraio 2015 n. 6 (§ 2.6), infatti, era stato affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Dal momento che anche la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria è funzionale ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe superata l’interpretazione fornita con la suddetta circolare e applicabile anche alle violazioni per la trasmissione delle Certificazioni Uniche la possibilità di ravvedimento operoso come chiarito nella ris. n. 22/2022.