Dal 31 maggio è possibile modificare e trasmettere le dichiarazioni

Di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Con il provvedimento n. 173218 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri, sono state definite le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 730 relative al periodo d’imposta 2021, da parte dei contribuenti e degli altri soggetti autorizzati. Il provvedimento conferma quasi tutte le disposizioni applicabili lo scorso anno, di cui al provv. n. 113064 del 7 maggio 2021.

La data del 23 maggio come termine iniziale per accedere alle dichiarazioni precompilate è stata stabilita dall’art. 10-quater, comma 2, del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), il quale ha prorogato, solo per quest’anno, il termine ordinario del 30 aprile, di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 175/2014. Lo slittamento del termine di tre settimane si è reso necessario principalmente per effetto delle proroghe intervenute con riferimento alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dai condomini per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.

Il primo slittamento del termine è stato introdotto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 marzo 2022 n. 83833, il quale ha prorogato al 7 aprile l’ordinaria scadenza 16 marzo, di cui all’art. 2 del DM 1° dicembre 2016. Il termine è poi stato prorogato al 19 aprile dal provvedimento 7 aprile 2022 n. 110854. Tali differimenti sono stati necessari al fine di assicurare la trasmissione di informazioni corrette e complete per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

L’art. 10-quater comma 1 del DL 4/2022 ha inoltre stabilito che la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per le spese relative alle detrazioni “edilizie” sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, doveva essere trasmessa entro il 29 aprile 2022. Quest’ultimo differimento al 29 aprile ha reso necessaria la proroga al 23 maggio per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate.

L’Agenzia delle Entrate, si ricorda, rende disponibili le dichiarazioni precompilate solo dopo aver ricevuto ed elaborato i dati:
– contenuti nelle certificazioni uniche dei sostituti d’imposta;
– trasmessi da soggetti terzi;
– disponibili in Anagrafe tributaria.

A partire dal 23 maggio i contribuenti e i soggetti delegati potranno quindi visualizzare, nell’apposita area autenticata dell’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni precompilate e l’elenco delle informazioni disponibili relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti in Anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati. In questo modo sarà quindi possibile verificare tutti i dati che l’Agenzia delle Entrate ha caricato nelle dichiarazioni.

Per accedere alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
– il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
– la Carta di identità elettronica (CIE);
– la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS (solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano).

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 16 febbraio 2021 n. 13, in attuazione dell’art. 24 del DL 76/2020, per i cittadini, a partire dal 1° ottobre 2021 non è più possibile utilizzare le credenziali di Fisconline.
A partire dal 31 maggio, i contribuenti o i delegati potranno, una volta visualizzata la dichiarazione precompilata:
– accettare la dichiarazione senza modifiche;
– modificare la dichiarazione.

Resta ferma la possibilità di non avvalersi della dichiarazione precompilata e ricorrere quindi ai canali tradizionali di compilazione e presentazione.

Con riferimento alle dichiarazioni precompilate 2021, il provv, n. 113064/2021 prevedeva l’applicazione della disciplina dell’assistenza fiscale “a distanza”. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, infatti, i soggetti che intendevano presentare dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati potevano inviare in via telematica agli intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d’identità. Dal momento che lo stato d’emergenza non è stato ulteriormente prorogato e si è concluso in data 31 marzo 2022 (si veda il DL 24/2022), tale disciplina in materia di assistenza fiscale a distanza non è più applicabile.