In una risposta a interrogazione parlamentare si afferma che non sono previsti esoneri né proroghe

Di Pamela ALBERTI

Nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione all’autodichiarazione sugli aiuti di Stato, approvata con il provvedimento n. 143438/2022.

Secondo gli interroganti, i dati richiesti nell’autodichiarazione sarebbero già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto i benefici sono stati riconosciuti dalla medesima Agenzia delle Entrate ovvero da altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per cui l’autodichiarazione costituirebbe “l’ennesimo adempimento straordinario, ridondante”; sarebbe quindi opportuno cancellare le sanzioni (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, disporre l’esonero per le PMI (considerando l’importo elevato dei massimali consentiti), nonché prevedere una proroga per l’invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022.

La risposta a interrogazione parlamentare afferma anzitutto che l’adempimento in oggetto, previsto dall’art. 1 commi 13-17 del DL 41/2021 e dall’art. 3 del DM 11 dicembre 2021, è stato espressamente richiesto dalla Commissione Ue al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Quadro temporaneo.

In merito alla richiesta di esonero per le PMI, è stato rilevato che:
– l’autodichiarazione è stata introdotta dall’art. 1 commi 14 e 15 del DL 41/2021, che ha disciplinato il c.d. “regime ombrello”, e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato art. 1, non essendo previsto alcun esonero dall’adempimento;
– anche con il DM 11 dicembre 2021, attuativo delle citate disposizioni del DL 41/2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i beneficiari dei citati aiuti (art. 3 del DM);
– la decisione della Commissione Ue C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il c.d. “regime ombrello”, conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

Inoltre, in relazione all’importo complessivo di aiuti fruibili pari a 11,8 milioni di euro, si rileva che tale importo non tiene conto dei diversi massimali pro tempore vigenti stabiliti con riferimento alle due diverse Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (nell’ambito delle quali sono riconosciuti gli aiuti compresi nel “regime ombrello”). Infatti, il limite minimo a cui fare riferimento è quello previsto nell’ambito della Sezione 3.1, applicabile fino al 27 gennaio 2021, pari a 800.000 euro (limite che potrebbe essere raggiunto anche da parte delle PMI).

Quanto alla richiesta di una proroga per l’invio dell’autodichiarazione almeno al 30 settembre 2022, viene evidenziato che “i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, per il caso SA.101076 dell’11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l’estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell’ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l’Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga. Tali misure sono state autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021”.

Viene inoltre precisato che, dal punto di vista operativo, la fornitura dei dati contenuti nell’autodichiarazione è funzionale anche all’iscrizione degli aiuti stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Inoltre, nell’autodichiarazione sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nell’RNA.
Di conseguenza, “in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare”, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Qualunque differimento del termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

In merito alla questione della cancellazione delle sanzioni ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, viene rilevato che le sanzioni richiamate nell’istanza (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) sono collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni “tributarie”.