Si tratta delle comunicazioni per le spese del 2021 e le rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto ieri, dapprima con la risoluzione n. 21 e poi con un comunicato stampa, che dal 9 maggio al 13 maggio 2022 sarà possibile presentare nuovamente le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che erano state trasmesse entro il 29 aprile 2022 che erano state scartate dal canale telematico con comunicazione dello scarto a scadenza ormai trascorsa, ma anche quelle che erano state trasmesse entro la medesima data e che devono essere annullate e sostituite in quanto contenenti errori.

L’Agenzia sottolinea nel comunicato stampa di avere così risposto alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria. Ieri aveva chiesto chiarimenti anche il Presidente in pectore del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio, sottolineando il disagio che la difficoltà stava creando tra i professionisti e chiedendo un segnale all’Amministrazione finanziaria che potesse rassicurare i commercialisti sulla vicina risoluzione del problema.

Dunque, come auspicato nei giorni scorsi su Eutekne.info (si vedano “Post 29 aprile non annullabili anche le comunicazioni di opzione per le spese 2021” del 5 maggio 2022 e “Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scartate trattate come omesse” del 4 maggio 2022) ora l’Agenzia delle Entrate consente di regolarizzare le comunicazioni errate o scartate evitando effetti devastanti nei rapporti tra cedenti e cessionari, nonché tra committenti e fornitori.

Durante i cinque giorni della prossima settimana, dal 9 al 13 maggio 2022 appunto, sarà quindi possibile:
“a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa”.

La data del 13 maggio 2022 sarà anche il termine ultimo ed inderogabile entro cui dovranno essere inviate le comunicazioni sostitutive o gli annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022.

Entro il 17 maggio 2022, infine, saranno caricati sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se trattasi di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti “a” e “b”), “a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022”.

Sulla Piattaforma apposita, inoltre, verranno caricati entro il 10 maggio 2022, i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).

Si segnala, infine, che potrebbero arrivare per le cessioni dei bonus edilizi novità a livello normativo, secondo quanto trapelato dal Consiglio dei Ministri di ieri (si veda “Allentamento in vista per la cessione dei crediti per i bonus edilizi” di oggi).