Viene incrementata, a determinate condizioni, anche la misura del credito formazione 4.0
Nell’ambito delle misure di favore introdotte dal DL “Aiuti”, viene previsto il rafforzamento di alcuni crediti d’imposta, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali (limitatamente al 2022) e quello per la formazione 4.0.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.
L’art. 20 della bozza del DL “Aiuti” prevede ora che per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1 comma 1058 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 sia elevata al 50%.
Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.
Alcune modifiche sono state previste, a opera dell’art. 21 della bozza di decreto, anche in relazione al credito d’imposta formazione 4.0 (allo stato attuale in scadenza il 31 dicembre 2022, in assenza di ulteriori proroghe).
Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote (previste dall’art. 1 comma 211 della L. 160/2019) del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate:
– per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
– per le medie imprese, dal 40% al 50%.
L’incremento delle aliquote è tuttavia previsto a condizione che:
– le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (che dovrebbe essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto);
– i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del DL “Aiuti” che non soddisfino le suddette condizioni, la nuova disposizione prevede altresì che le misure del credito d’imposta siano invece diminuite, rispettivamente, al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).
In linea generale, restano comunque fermi i limiti massimi annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.
Si rileva inoltre che per le grandi imprese il credito d’imposta per la formazione 4.0 non subirebbe alcuna modifica, restando pari al 30% delle spese ammissibili con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.