Confermato anche il ricorso al criterio della media semplice tra i punteggi del 2020 e del 2021

Di Paola RIVETTI

Con il provvedimento n. 143350, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i punteggi di affidabilità già previsti l’anno scorso necessari per fruire dei benefici del regime premiale ai fini ISA. Viene confermato anche il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
– esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2022, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2021, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2021;
– esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
– esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2022, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
– esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
– esclusione dalla disciplina delle società non operative;
– esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente. Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
– non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
– oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1).

Ciò vale – sulla base delle indicazioni della circ. n. 6/2021 – anche in caso di operatività delle cause di esclusione legate all’emergenza COVID che, per il periodo d’imposta 2021, interessano i contribuenti che:
– hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI);
– hanno aperto la partiva IVA a partire dal primo gennaio 2019 (codice di esclusione 16);
– esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate con i codici attività riportati nella Tabella n. 2 che sarà allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA (codice di esclusione 17).

Infine, se sono conseguiti sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
– il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
– il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.