Secondo l’Agenzia rileva solo il dato fiscale desumibile dai righi dei modelli dichiarativi

Di Pamela ALBERTI

Ai fini del calcolo del peggioramento del risultato economico d’esercizio del contributo perequativo rileva il dato derivante dai righi dei modelli dichiarativi espressamente richiamati dal provvedimento, non assumendo alcun rilievo le motivazioni che hanno portato a tale risultato.
Lo ha chiarito, anche se notevolmente in ritardo rispetto ai termini per accedere al contributo, l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 199 di ieri, fornendo una soluzione in merito al problema interpretativo che era stato posto sulla rilevanza o meno della correlazione del peggioramento del risultato economico con l’emergenza COVID (si veda “Contributo perequativo con focus sul peggioramento economico” del 18 dicembre 2021).

Ripercorrendo brevemente i termini della questione, la problematica riguarda, nello specifico, l’art. 1 commi 16-27 del DL 73/2021, che riconosce “a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, “un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un (…) peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”

L’Agenzia evidenzia che l’individuazione, mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia, degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre2020, da considerare per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20 da confrontare, è stata espressamente prevista nel comma 23 dell’art. 1 del DL 73/2021.

Nell’ambito della risposta a interpello n. 199 l’Agenzia rileva quindi che “in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell’agevolazione in commento definendo implicitamente le nozioni di «peggioramento del risultato economico d’esercizio» e di «risultato economico d’esercizio» richiamati nei citati commi 19 e 20, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere”.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 n. 227357 sono stati infatti individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto disposto nel citato comma 23 dell’art. 1 del DL n. 73/2021 e nel provvedimento del 4 settembre 2021, secondo l’Agenzia, ai fini del calcolo del “peggioramento del risultato d’esercizio” (o del “risultato economico d’esercizio”) assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia adotta quindi la soluzione più semplice sotto il profilo applicativo, dando rilevanza al solo dato dichiarativo, senza alcuna analisi in merito alla natura del peggioramento economico che consentiva l’accesso all’agevolazione.