Il regime derogatorio è esteso agli esercizi 2021 e 2022 senza alcuna limitazione

Di Silvia LATORRACA

La L. 25/2022, di conversione del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), ha confermato la proroga agli esercizi 2021 e 2022 della disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020).

La norma è stata inizialmente introdotta, nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione all’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2020.

A tal riguardo, pare utile evidenziare che, secondo il documento interpretativo OIC 9 e la circ. Assonime n. 2/2021, la società poteva avvalersi della deroga nel 2020 per ridurre l’effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione avvenuta a causa della pandemia (determinando, quindi, l’aliquota di ammortamento in proporzione ai mesi di apertura) oppure per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia (fissando, in questo caso, l’aliquota di ammortamento a zero).

Secondo la dottrina, il ricorso al regime derogatorio non trovava, invece, giustificazione laddove la pandemia avesse inciso positivamente sull’operatività dell’impresa, come per i soggetti operanti in settori che avevano registrato un incremento della produzione o del fatturato (es. presidi medici o prodotti disinfettanti).

Ciò detto, la norma è stata successivamente estesa, “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2”, all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti “solari”, in relazione ai bilanci 2021:
– dapprima, dall’art. 1 comma 711 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In questo caso, la proroga era prevista “per i soli soggetti” che, nell’esercizio 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”;
– poi, dall’art. 3 comma 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) conv. L. 15/2022, senza alcuna limitazione in relazione all’ambito applicativo della proroga.

Per effetto di tale ultimo intervento, l’adozione del regime derogatorio sembrava possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne erano avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione fosse stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa avesse interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.

Non sembrava, invece, coerente con l’andamento dell’economia a seguito della diffusione della pandemia (nel 2021 si è registrato un tendenziale miglioramento della situazione economica e la chiusura delle attività imprenditoriali è rimasta limitata ad alcuni settori produttivi) e con la ratio della norma (che, come detto, si qualificava come misura agevolativa in favore delle imprese colpite dalla pandemia), nonostante la mancanza di condizioni nel DL 228/2021, la sospensione, nel 2021, da parte dei soggetti che nel 2020 avevano calcolato l’ammortamento secondo le disposizioni ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali perché i risultati erano positivi e superiori a quelli pre-pandemici.

In tale ipotesi, un eventuale peggioramento dei risultati nel 2021 non sembrava poter essere determinato dalla pandemia, ma da ragioni “interne” all’impresa, le quali non sembravano consentire la deroga alle ordinarie regole dell’ammortamento.

L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito modifica, ora, nuovamente la disposizione in esame, stabilendo che la stessa si applica negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e, quindi, per i soggetti “solari”, nei bilanci 2021 e 2022.
Anche in questo caso, non sono previste limitazioni in ordine all’ambito di applicazione della proroga.
Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

Tale aspetto potrebbe indurre a ritenere applicabile la sospensione, nei bilanci 2021 e 2022, non solo da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nel 2020, ma anche da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.
Potrebbe essere il caso, ad esempio, in specie per quanto attiene al 2022, delle imprese che subiscono gli effetti del conflitto in Ucraina e delle conseguenti sanzioni imposte alla Russia oppure delle imprese costrette a rallentare la produzione a causa dell’incremento dei prezzi delle fonti energetiche o delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime o semilavorati.