Rileva l’ordine cronologico di presentazione previa verifica dei requisiti, nel limite delle risorse disponibili
Al via dal 4 marzo la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, introdotto dall’art. 4 del DL n. 152/2021 e disciplinato dal DM 29 dicembre 2021.
Nello specifico, il Ministero del Turismo ha comunicato, con avviso pubblicato sul proprio sito, le seguenti date:
– dal 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
– dalle ore 12 del 4 marzo 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica dei requisiti, nel limite delle risorse disponibili.
L’esaurimento delle risorse sarà comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
Si ricorda che il credito d’imposta in esame spetta alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
I soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al Registro delle imprese.
Sono in ogni caso escluse le imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
Tutti i requisiti previsti dal DM 29 dicembre 2021 devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati.
Il credito d’imposta, si ricorda, è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti (a norma dell’art. 109 del TUIR), dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’art. 9 commi 2 e 2-bis del DL 83/2021, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel rispetto dei limiti di spesa previsti (si veda “Credito d’imposta del 50% per la digitalizzazione di agenzie di viaggio” dell’8 novembre 2021).
Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale devono, tra l’altro, essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi e devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Le spese ammissibili sono elencate nell’art. 5 del DM 29 dicembre 2021. Si tratta, ad esempio, delle seguenti:
– acquisto, anche in leasing, e installazione di personal computer e altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
– affitto di servizi cloud relativi a infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
– acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi on line;
– acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
– creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori.
Sono esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale.
Quanto alle modalità di fruizione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In ogni caso, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del Turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta in esame è inoltre cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. A tal fine, si fa riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi degli artt. 119 e 121 del DL 34/2020.