Confermate le precedenti modalità e soglie di presentazione per l’ultimo trimestre 2021

Di Giorgia CAVALLARI e Emanuele GRECO

Con la determinazione n. 493869/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d’intesa con le Entrate e l’ISTAT, sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e le nuove istruzioni di compilazione.
Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.
Sono confermate le precedenti modalità per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.

La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 comma 2-ter del DL 331/93, fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.

Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):
– i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni non superiore a 20 milioni di euro);
– è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7);
– è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).

Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo elenco INTRA-1 sexies, per le operazioni in regime di “call-off stock”, alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 41-bis del DL 331/93. Nel modello, sono fornite le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.
La compilazione dell’elenco INTRA-1 sexies diviene, così, un adempimento che si aggiunge alla tenuta del registro di cui all’art. 50 comma 5-bis del DL 331/93, ove riportare l’identità e il numero di partita IVA del soggetto passivo destinatario dei beni.
La tenuta del registro è, infatti, una delle nuove condizioni per il regime di “call-off stock” ai sensi del richiamato art. 41-bis del DL 331/93.

Per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.
Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.
Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.
Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:
– è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
– i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).
Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.
Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).

In via più generale, si rammenta che, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino anche laddove l’operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo. Lo ha precisato un avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli datato 16 dicembre 2021.
Il DM 21 giugno 2021, infatti, nel disciplinare gli scambi tra i due Paesi, ha abrogato il precedente DM 24 dicembre 1993, con effetti dal 1° ottobre 2021, abolendo di conseguenza l’obbligo di compilazione degli elenchi relativi alle vendite (INTRA-1 bis e INTRA-1 ter), per la sola parte fiscale, in riferimento alle cessioni di beni non imponibili dall’Italia a San Marino.