Responsabilità autonoma e non solo per concorso del c.d. «insider secondario»

Di Maria Francesca ARTUSI

Con la legge europea 2019-2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio, viene modificata in parte anche la disciplina degli abusi di mercato. L’art. 26 della L. 238/2021, in vigore dal prossimo 1° febbraio, interviene sulle disposizioni sanzionatorie previste dal Testo unico sulla finanza (DLgs. 58/1998, c.d. TUF).

L’intervento principale attiene all’art. 184 del TUF che viene rinominato “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”. Da un lato saranno ridelineate le condotte e le sanzioni già previste per “l’insider primario” (comma 1: chi è in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio) e per il “criminal insider” (comma 2: chi è in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose): le sanzioni saranno per costoro la reclusione da due a dodici anni (rispetto alla attuale previsione della reclusione da uno a sei anni) e la multa da 20.000 euro a 3 milioni.

Una novità rilevante riguarda la previsione di una responsabilità autonoma (non solo per concorso) del c.d. “insider secondario”, cioè colui che è in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle citate, pur conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni. Per costui è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni, salvo i casi di concorso con gli insider principali.

La multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Il reato in esame si applica anche quando i fatti riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (Ue) n. 1031/2010.

Viene contestualmente dettagliato l’ambito di applicazione descritto all’art. 182 del TUF, con riferimento ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea; strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; strumenti finanziari ulteriori rispetto ai precedenti, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (Ue) n. 1031/2010.

Per quanto riguarda l’ambito delle condotte di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter del DLgs. 58/1998) vengono inserite ulteriori precisazioni relative ai contratti “a pronti” su merci, i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, gli indici di riferimento (benchmark).
Tali disposizioni si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari citati, anche se non avvengono in sede di negoziazione (art. 182 comma 3). Alcune ulteriori modifiche o precisazioni attengono all’applicabilità della legge italiana per i fatti commessi all’estero (art. 182 comma 4) e all’esenzione in caso di negoziazioni di valori mobiliari (art. 183 comma 1 lett. b-bis).

La legge europea interviene ancora abrogando parzialmente l’art. 185 in materia di manipolazioni di mercato (commi 2-bis e 2-ter), nonché precisando l’ambito della confisca stabilita dall’art. 187. Tale ultima norma prevederà ora unicamente la confisca obbligatoria del profitto in caso di condanna per uno dei reati in questa materia. Ciò, probabilmente, vuole recepire quanto espresso dalla Corte Cost. n. 112/2019 che ha ritenuto illegittima la confisca del “prodotto” degli illeciti amministrativi prevista dall’art. 187-sexies del DLgs. 58/1998.