Le domande di rimborso o compensazione potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre
Le richieste di compensazione e rimborso degli importi già versati relativi all’esonero dei lavoratori autonomi e professionisti, di cui all’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (successivamente attuato con il DM 17 maggio 2021), potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021.
Lo ha precisato l’INPS con il messaggio n. 4620 pubblicato nella giornata di ieri, chiarendo un aspetto che aveva suscitato alcuni dubbi ai beneficiari dell’agevolazione in argomento nonché ai professionisti che ne hanno curato la presentazione della domanda e fornendo altresì indicazioni sulle modalità di richiesta.
Nel riepilogare il quadro, si ricorda che la circ. INPS n. 124 dello scorso 6 agosto 2021 aveva individuato nel 31 dicembre 2021 il termine entro il quale presentare la richiesta di rimborso o compensazione degli importi oggetto di esonero ma già versati, differendo in sostanza di un mese il precedente termine individuato dall’art. 2 del DM 17 maggio 2021.
Terminato il periodo di presentazione delle domande, l’INPS ha proceduto ad effettuare le verifiche centralizzate circa la sussistenza dei seguenti requisiti: iscrizione alla Gestione previdenziale; assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità; titolarità di pensione diretta. L’esito di tali verifiche preliminari è stato comunicato al lavoratore attraverso il cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa, mentre dal 29 novembre 2021 l’Istituto previdenziale ha reso visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero (tale importo è provvisorio, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche).
Relativamente alla possibilità di compensazione o rimborso, con il messaggio n. 3974 l’INPS ha precisato che gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero potranno essere compensati o rimborsati ad opera delle Strutture territoriali competenti, successivamente al completamento delle verifiche di sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla L. 178/2020 e dal DM 17 maggio 2021. Tuttavia non venivano previste ulteriori istruzioni, alimentando così i dubbi anche in vista dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2021.
Sulla questione è quindi intervenuto nuovamente l’Istituto previdenziale con il messaggio in commento, precisando che – considerato che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero (a cui non è ancora oggi possibile fornire una data certa per il loro completamento, tenuto conto che alcune di esse dipendono anche dalla trasmissione di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate) e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione – le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021 (quest’ultimo è difatti un termine ordinatorio).
Vengono inoltre fornite le indicazioni per la presentazione delle richieste di rimborso e compensazione. Nel primo caso, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso:
– il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, utilizzando la funzionalità “Domande di rimborso” presente all’interno di “Domande telematizzate”, per quanto riguarda artigiani e commercianti;
– il “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, “Domande telematizzate”, “Rimborsi”, per i lavoratori agricoli autonomi.
Relativamente alla compensazione, con il messaggio in commento viene precisato che per i contribuenti iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, nonché per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.
Le istanze di compensazione devono invece essere presentate tramite:
– le “Comunicazioni Bidirezionali”, per gli artigiani e commercianti (a tal fine è necessario inserire nell’oggetto “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”);
– la funzionalità “Domande telematizzate”, “Comp. Contributiva”, disponibile all’interno dell’apposito cassetto previdenziale, per i lavoratori agricoli autonomi.
Infine, per i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e per i liberi professionisti, le richieste di rimborso o compensazione potranno essere trasmesse soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.