Il nuovo obbligo è stato introdotto dalla L. 215/2021 di conversione del DL 146/2021
Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali. Più precisamente, con la modifica del comma 1 dell’art. 14 del DLgs. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, è stato previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In attesa di auspicabili chiarimenti è possibile fin da ora formulare alcune valutazioni.
Innanzitutto, sotto il profilo delle concrete modalità operative, la norma rinvia a quanto previsto dall’art. 15, comma 3 del DLgs. 81/2015. A sua volta, tale disposizione, nel disciplinare la comunicazione per lavoro intermittente, ha previsto l’adozione di un successivo decreto ministeriale con il quale individuare ulteriori modalità di effettuazione della comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie (per il lavoro intermittente è stato infatti adottato il DM 27 marzo 2013).
Occorrerà, quindi, comprendere se, ai fini della comunicazione, sarà comunque necessario attendere il rilascio di apposite indicazioni, concernenti gli indirizzi email ed il numero telefonico a cui inoltrare la comunicazione e, soprattutto capire se, da un punto di vista contenutistico, saranno replicati gli stessi dati oggi previsti per il lavoro intermittente (soggetti coinvolti e la giornata o il ciclo di giornate della prestazione).
Da un punto di vista della fattispecie soggetta a comunicazione, la norma si limita a richiamare il lavoro autonomo occasionale. A parere dello scrivente, è possibile fare riferimento alle prestazioni disciplinate lavoristicamente dall’art. 2222 c.c., ma richiamando, nel contempo, anche l’art. 67 del TUIR, ove alla lettera l), tra i redditi diversi si citano quelli derivati da “attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. Tali compensi, ai sensi del DPR 600/73, all’atto della corresponsione sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% a cura del committente. Inoltre, sotto il profilo previdenziale, con il superamento della soglia dei 5.000 euro annui, in relazione ai compensi superiori a tale soglia il committente è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata.
Le prestazioni oggetto di comunicazione, ad avviso di chi scrive, dovrebbero dunque essere quelle con i caratteri essenziali già esplicitati dall’INL con nota n. 5546/2017, ossia: prestazione di lavoro prevalentemente personale; assenza di vincolo di subordinazione; occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa); corresponsione di un corrispettivo.
Omettere la comunicazione, che dovrà essere preventiva rispetto all’inizio dell’attività, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non potendosi applicare la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro, applicando l’art. 16 della L. 689/81.
La comunicazione risulta, così, uno snodo fondamentale per tale tipologia di lavoro, rappresentando, per la prima volta, un onere preventivo in grado di pubblicizzarne l’esistenza verso la Pubblica Amministrazione. Tale aspetto, ad avviso di chi scrive, non potrà non avere ricadute anche sul versante delle sanzioni per lavoro nero. In presenza, infatti, di prestazioni solo formalmente autonome ma, di fatto, riconducibili a lavoro dipendente, l’applicazione della maxisanzione richiederà, oltre alla subordinazione e all’assenza di ulteriori adempimenti di natura fiscale (che comunque sono successivi alla resa della prestazione, nota Ministero del Lavoro n. 16920/2014), anche la mancanza proprio della nuova comunicazione di avvio.
Sotto il versante della sospensione, il cui ambito di applicazione per lavoro irregolare è stato esteso dalla L. 215/2021 anche al lavoro autonomo occasionale, chi scrive ritiene che il blocco dell’attività possa scattare solo in presenza di prestazioni fittiziamente autonome perché prive dei requisiti normativi di cui all’art. 2222 e non certo per la sola assenza della nuova comunicazione preventiva.
Da ultimo va sottolineato come la nuova comunicazione potrebbe doversi coordinare con il nuovo obbligo di effettuare l’UniLav anche rispetto alle prestazioni autonome intermediate da piattaforme digitali, previsto al momento dalla bozza di legge di conversione del DL 152/2021, attuativo del PNRR.