L’omessa dichiarazione dell’anno 2015 decade invece al 31 dicembre 2021
Quest’anno delineare il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento per imposte sui redditi/IVA e IRAP è alquanto complesso, siccome bisogna fare i conti sia con la legislazione emergenziale da COVID-19 sia con l’aumento dei termini derivante dalla L. 208/2015.
Per effetto dell’art. 157 del DL 34/2020, i termini in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 andavano necessariamente emessi (quindi sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dall’1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Pertanto, l’accertamento sull’anno 2015 (modello UNICO 2016) andava firmato entro fine 2020, ma può ancora essere notificato sino al 28 febbraio 2022.
Lo stesso dicasi per l’anno 2014 (modello UNICO 2015) se si fosse in presenza di omissione dichiarativa.
Veniamo ora alla L. 208/2015, che ha modificato gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, stabilendo che l’avviso di accertamento va notificato:
– entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
– entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Le modifiche “si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi” (art. 1 comma 132 della L. 208/2015).
In sostanza, questo è il primo anno in cui tali innovazioni hanno portata applicativa.
Se si tratta di dichiarazione presentata, alcuna annualità decade il 31 dicembre 2021, considerato che in ragione della novità indicata l’anno 2016 (REDDITI 2017) decadrà non il 31 dicembre 2021 bensì il 31 dicembre 2022.
Invece, entro il 31 dicembre 2021 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli accertamenti sull’anno 2015 (UNICO 2016) in caso di omissione dichiarativa. Per l’omessa dichiarazione valgono ancora le regole ante L. 208/2015 dunque il termine è di cinque anni.
Una ulteriore novità è che dall’anno 2016 (dichiarazioni da presentare o che avrebbero dovuto essere presentate nel 2017) viene meno il raddoppio dei termini per violazioni penali, su cui dedicheremo un apposito intervento.
Ci sono poi situazioni particolari, in cui potrebbero operare le diverse proroghe introdotte dal legislatore nel corso degli anni.
Ad esempio si consideri l’art. 1 del DL 119/2018, che consentiva di definire i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, fruendo in sostanza del solo stralcio delle sanzioni.
Il comma 9 di tale norma ha previsto che “con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015” i termini sono prorogati di 2 anni.
Se il contribuente ha ricevuto un PVC entro il 24 ottobre 2018, in riferimento ai rilievi ivi contenuti (sempre che fossero definibili) ci potrebbe essere la proroga.
Allora, l’anno 2014 (UNICO 2015) che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2019, slitta al 31 dicembre 2021.
Relativamente alle sanzioni non collegate al tributo (omessa comunicazione delle minusvalenze, omessa/irregolare compilazione del quadro RW), il termine di decadenza è individuato dall’art. 20 del DLgs. 472/97, e coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
Allora, per le irregolarità sul quadro RW commesse in occasione del modello UNICO 2016, la contestazione della sanzione va effettuata entro il 31 dicembre 2021.