Il termine ridecorre solo se le doglianze vengono in parte recepite
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72 pubblicata ieri, conferma che per definire l’avviso bonario occorre, in caso di mancata archiviazione parziale della pratica, computare i 30 giorni dalla data della comunicazione originaria, e non dal momento, successivo, in cui le doglianze del contribuente vengono rigettate.
Si tratta di una prassi diffusa, che comprime indebitamente il diritto di definire l’avviso bonario da liquidazione automatica al terzo e che finisce con il ledere anche il contraddittorio tra le parti.
Per effetto dell’art. 36-bis comma 3 del DPR 600/73 (uguale norma è presente nell’art. 54-bis del DPR 633/72) quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, l’esito è comunicato al contribuente. Poi, viene sancito che, “qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
L’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97, a sua volta, stabilisce che il ruolo non viene formato se gli importi sono pagati “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute”.
Si pone quindi il problema del computo dei 30 giorni quando l’Ufficio, a seguito della richiesta del contribuente (ad esempio mediante CIVIS), non dia riscontro entro i 30 giorni.
Per la risoluzione, se la richiesta di riesame del contribuente interviene entro i 30 giorni:
– se l’avviso bonario è annullato, non emergono ovviamente problemi di sorta;
– se le doglianze sono accolte in parte, si può definire fruendo così della riduzione al terzo delle sanzioni computando i 30 giorni da quest’ultima comunicazione;
– se le doglianze non sono accolte, si può definire ma bisogna calcolare i 30 giorni dall’avviso bonario originario.
Ciò in quanto, come riportato, l’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97 parla testualmente della “comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute”.
All’evidenza è un’interpretazione oltremodo formale, che, tuttavia, è stata in sostanza accolta anche dalla giurisprudenza (Cass. 14 novembre 2019 n. 29650).
È poi lapalissiano evidenziare come la posizione del contribuente (o meglio, del professionista che lo assiste) diventi difficilissima da gestire quando la risposta negativa giunge a ridosso del termine dei 30 giorni.
Ovviamente, la definizione non spetta se la richiesta del contribuente viene presentata oltre i 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario.
Si specifica che la richiesta di riesame si intende presentata quando viene generata la ricevuta telematica dal sistema “CIVIS”.