Operazioni valide anche per l’accesso al rimborso trimestrale

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

Con la risposta n. 802 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti circa il coordinamento del regime One Stop Shop con i regimi interni, in particolare con la disciplina del plafond IVA e con quella del rimborso e della compensazione del credito infrannuale.

La questione riguarda una società che effettua vendite a distanza di beni nei confronti di privati consumatori nell’Ue e che, a partire dal 1° luglio 2021, avendo superato la soglia di 10.000 euro per l’applicazione dell’IVA a destino, ha aderito al regime del One Stop Shop, nella versione “OSS-Ue” disciplinata dall’art. 74-sexies del DPR 633/72.

In particolare, poiché l’istante intende, da un lato, avvalersi dell’agevolazione prevista per gli esportatori abituali consistente nell’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’imposta (art. 8 comma 2 del DPR 633/72) e, dall’altro, vuole presentare istanza di rimborso per l’eccedenza di credito IVA infrannuale (art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72), chiede se sia necessario continuare a fatturare le operazioni ai sensi dell’art. 46 del DL 331/93 e se la mancata indicazione delle vendite in parola nella dichiarazione IVA annuale e nel modello TR, conformemente a quanto previsto per chi si avvale del regime OSS, possa incidere sui requisiti per acquisire lo status di esportatore abituale, per maturare il plafond IVA e per l’accesso al rimborso.

In sostanza, si chiede se le semplificazioni ammesse nell’ambito del regime speciale siano compatibili con l’accesso ai suddetti “regimi agevolativi” interni.

Si ricorda, infatti, che in base al combinato disposto degli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72, le operazioni effettuate nel regime OSS Ue beneficiano dell’esclusione dagli obblighi di cui al Titolo II del decreto IVA, per cui non concorrono alla liquidazione periodica “italiana” e non dovrebbero confluire nella comunicazione LIPE, nel modello TR o nella dichiarazione IVA annuale, in quanto già riepilogate nella dichiarazione periodica inviata tramite lo sportello unico.

Con la risposta in argomento, l’Agenzia riconosce che le semplificazioni “formali” previste nel regime OSS sembrano determinare l’impossibilità di dichiarare e documentare i requisiti per l’utilizzo del plafond IVA e per l’accesso al rimborso infrannuale.

D’altro canto, da un punto di vista sostanziale, il ricorso agli istituti citati dovrebbe essere ammesso per i soggetti che effettuano vendite a distanza nell’ambito del regime speciale, dato che la finalità di dette discipline è quella di agevolare le imprese che, svolgendo operazioni attive prevalentemente con l’estero e operazioni passive prevalentemente in Italia, si trovano costantemente a credito verso l’Erario.

A parere delle Entrate, depone a favore di tale interpretazione il disposto dell’art. 41 comma 4 del DL 331/93, dal quale dovrebbe evincersi non solo che le vendite a distanza intra-Ue sopra soglia sono computabili ai fini dello status di esportatore abituale e ai fini del plafond, ma anche che le stesse vanno incluse tra le operazioni non imponibili che consentono di accedere al rimborso IVA trimestrale ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. b) del DPR 633/72.

Fatte tali premesse, l’Agenzia osserva che le modalità di documentazione previste per i soggetti aderenti all’OSS devono essere considerate soltanto ai fini del regime medesimo, che richiede di garantire un’adeguata base informativa per le verifiche da parte delle autorità fiscali degli Stati membri di consumo.

In altri termini, viene affermato che l’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione valido ai fini dell’OSS non può estendersi ai soggetti che intendono avvalersi di regimi agevolativi interni per i quali non siano previste semplificazioni documentali e che siano caratterizzati da esigenze di controllo differenti.

Ne deriva che un soggetto passivo IVA che opera nel regime speciale e che intende avvalersi dello status di esportatore abituale e/o accedere al rimborso IVA trimestrale, in aggiunta alla documentazione richiesta dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72, deve continuare a documentare le vendite a distanza intra-Ue secondo le regole “ordinarie”.

Questi, pertanto, sarà tenuto a:
– emettere fattura ex art. 46 del DL 331/93;
– annotare le operazioni sul registro delle vendite o dei corrispettivi (artt. 23 e 24 del DPR 633/72);
– presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le operazioni tra quelle di cui al rigo VE30, campo 3 del modello (ai fini del plafond);
– inserire le operazioni ai righi TA30 e TD2 del modello TR ai fini del rimborso trimestrale.

Adottando tale impostazione, l’Agenzia delle Entrate sembra porsi in parziale contrasto con la ratio semplificativa impressa dal legislatore unionale al regime OSS, giustificandola con le esigenze di controllo legate all’applicazione dei regimi agevolativi interni.