Si allunga di un mese il termine, ma rimangono i 60 giorni per il ricorso
Le Commissioni Finanze e Lavoro del Senato hanno approvato un emendamento al DL 146/2021 che posticipa, anche se non di molto, i termini di pagamento relativi alle cartelle e alle rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio.
Una novità importante riguarda l’estensione della proroga agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito.
Ai sensi dell’art. 2 del DL 146/2021, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di pagamento è di 150 giorni e non di 60 giorni.
Si propone di aumentare il termine di pagamento a 180 giorni, fermo restando che si deve sempre trattare di cartelle notificate da settembre a dicembre 2021.
Ora come allora, rimane invariato il termine per ricorrere, che è di 60 giorni e non di 180.
La novità importante risiede nel fatto che il termine dei 180 giorni viene esteso agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito INPS.
Considerato l’espresso richiamo agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, si esclude che la proroga operi per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale.
Anche se la norma entrasse in vigore, rimane il potenziale “scoglio” interpretativo delle Entrate, che, in relazione alla proroga (protrattasi, per effetto di ripetuti rinvii, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) di cui all’art. 68 del DL 18/2020, ha da sempre affermato che la stessa opera solo quando le somme sono affidate in riscossione, in sostanza mai (per tutte cfr. circolare n. 5/2020).
“Interpretazioni” a parte, però, per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS (non per i bonari emessi dall’INPS) notificati dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Prima dei 180 giorni il contribuente non è moroso e, solo dopo che siano spirati decorrono gli ulteriori 30 giorni decorsi i quali le somme possono essere affidate in riscossione.
Rimane fermo il termine per ricorrere e, di conseguenza, quello utile per fruire dell’acquiescenza o della definizione delle sanzioni, sempre pari a 60 giorni.
Non ci sono novità in tema di dilazione dei ruoli, quindi per le domande presentate dal 1° gennaio 2022 valgono le regole generali. In particolare, sino a 60.000 euro di debito (e non 100.000 euro) la rateazione viene concessa d’ufficio, e si decade con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (e non 10).
Viene anche introdotta una sia pure ridottissima proroga dei termini per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio, inclusa la rottamazione su dazi e IVA all’importazione ex art. 5 del DL 119/2018.
Tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, già oggetto di proroga a opera del DL 73/2021, avrebbero dovuto essere pagate in unica soluzione entro il 30 novembre 2021.
Per effetto dell’emendamento, il termine sarà posticipato al 9 dicembre 2021.
Opera anche in questo caso la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.
Un’ultima novità riguarda gli avvisi bonari sospesi per effetto della legislazione emergenziale il cui pagamento è scaduto il 16 settembre 2020 o, per effetto della rateazione, il 16 dicembre 2020. Il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro il 16 dicembre 2021.